Contenuto

Gli Statuti della città di Andria.

Capitoli matrimoniali

pubblicati nell’anno 1489 da Federico d’Aragona.
Avv. Vito Sgarra, Trani 1892
Capitula matrimonialia
Princeps Altamurae Dux Andriae
1) Havendo noi inteso che nella città di Andria in lo contrahere delli matrimonii circa la costitutione et lucrare delle doti, quarto et meffio (1), tanto ex parte viri, come per la donna, per la prava et mala consuetudine et obscurità risultano diverse ambiguità dubbi et errori fra li cittadini tanto nobili quanto populari della detta Città et altri che contraheno con loro: et volendo Noi, siccome spetta a buono et optimo Principe et Signore, providere et ridurre ogni dubbio, che potesse occorrere a declaratione e togliere ogni abusione e pravità: imo confirmare colla debita equità e naturale iustitia, havemo ordinato gli infrascritti statuti e capituli; li quali acciocchè per ciascuno se intendano et non habbiano necessario da essere declarati, li havemo fatti ordinare in vulgari.
2) Et primo ordinamo et statuimo, che lo marito quando riceverà la dote per la quantità che è stata promessa da sua mogliera, o dal patre, o da altro di sua parte, debbia esso marito fare cauta la sua mogliera, patre o altro di sua parte, di conservare et restituire le dette doti, quando succedesse il caso della restituzione di quelle, per obbligazione di robba o per pleggerìa, secondo che le parti converranno et serà tra esse concluso.
3) Item ordiniamo e statuimo, che venendo il caso della restituzione delle doti, lo marito, ovvero li suoi eredi debbiano restituire li beni stabili, et li denari dotali, et ancora li mobili; li quali mobili si debbiano restituire siccome si trovano usoconsumpti in constantia matrimoni, eccetto se lo marito l’avesse barattati, e dissipati, che in questo caso debbia restituire lo prezzo di quelli, come valevano al tempo furono consegnati, o vero conversi in uso proprio; et lo presente capitolo se intende tanto in le robbe mobili in dote apprezzate, quanto non apprezzate.
4) Item ordinamo et statuimo che la donna per lo baso si debba lucrare il meffio di quella quantità, che per lo marito li sarà costituito sopra le robbe di esso marito: lo quale meffio la donna lo perderà per nativitatem filiorum.
5) Et più ordiniamo et statuimo che la donna alla quale non sarà statuito, nè determinato quarto per conventione delle parti, ultra il detto meffio, abbia ad havere e guadagnare lo quarto sopra tutte le robbe del marito presenti e future: lo quale quarto se iudicarà havendo rispetto alle doti, cioè che per ogni quattro onze e ducati in dote la donna lucra le ditta robbe del marito, presenti e future, che in tali casu la donna, premoriente lo marito, habbia lo quarto di tutte ditte robbe, detratto haere alieno contratto ante constitutionem quarti.
6) Et si ordina et statuisce che la donna habbia a lucrare lo ditto quarto, si lo marito morisse prima di essa donna; ma morendo prima la donna non habbia a guadagnare ditto quarto.
7) Item ordinamo e statuimo che lo ditto quarto la donna l’abbia a lucrare e guadagnare quanto alla proprietà e all’usufrutto, et sia in pieno dominio, si lo marito morirà senza figliuoli di essa donna; ma si morirà rimanendo figliuoli di essi marito e mogliera, la ditta donna habbia lucrato lo ditto quarto quanto all’usufrutto tantum durante la vita, et essa morta l’usufrutto se ne torna alla proprietà e vada alli figliuoli del ditto marito de qualunque matrimonio sieno nati.
8) Item ordinamo et statuimo che li figliuoli, li quali haveranno a satisfare lo usufrutto del ditto quarto, come cautione fideiussoria da darsi de restituendo finito lo usufrutto, o vero dare tanti beni da usufruttuarsi la ditta donna sua vita durante, ad elettione di essa donna e la ditta pleggeria si habbia da dare per la ditta donna.
9) Item statuimo et ordinamo, che si pò la morte del marito con figliuoli, quo casu la donna lucra lo quarto quoad usumfructum, et proprietatem; et lo predetto lo si intenda quando li detti figliuoli morissero in pupillari aetate o vero inde senza la prole legittima et superstite la loro matre.
10) Item statuimo et ordinamo, che morendo la donna e remanendo li figliuoli pupilli viventi lo marito et lo patre che esso come a legitimo administratore habbia cura delle persone et robbe di essi figliuoli durante la età minore, dando idonea cautione di conservare et non barattare le robbe di essi pupilli.
11) Item ordinamo et statuimo che detti pupilli, o alcuni di essi passata l’età pupillare, et venendo di età dieciedotto, et non volendo o non potendo stare con patre, che si possa partire da esso et petere la robba et dote materna, ogniuno per la rata et parte toccasse a quelli che fussero di età passata di dieciedotto anni; et chi non vorrà stare con lo patre sia tenuto a restituirgli le robbe tantum, e niente de li frutti; ma come è detto la dote precedente, ed altre robbe materne di essi figliuoli.
12) Item ordinamo e stauimo, che se la donna morirà remanente li figliuoli pupilli, li quali forse venissero a morte in pupillari aetate, che in questo caso la dote et altre robe materne de li ditti pupilli habbiano a ritornare a la dotante, o vero a li altri coniunti ex linea et parte matris, excluso ditto marito, patre pupillorum et perchè se habbia a servare equalità, ordinamo che si forse il marito venisse a morire superstite la mogliera, e figliuoli coniunti pupilli, li quali forsi morissero in età pupillare, che in questo caso le robbe paterne e li detti figliuoli debbiano venire alli coniunti ex linea et parte patris, esclusa la ditta matre: excepto lo quarto che debbia essere di ditta donna.
13) Et più ordinamo che se li figliuoli venissero ad età che possono de iure testare, che in tali casu si morissero intestati, succeda lo patre e la matre, li quali si trovassero supervivere a li detti figliuoli, et se li figliuoli avessero fatto testamento, se debba servare la loro dispositione secondo che de iure sarà.
14) Et più ordinamo et statuimo, che le donne le quali da qui avanti morissero in la ditta città di Andria, rimanendo figliuoli discendenti da esse, che la dote ed altre devenuto ad esse da li agnati et cognati che non possono disponere se non da ogni diece una tantum; ma se morissero senza figliuoli o altri discendenti da sè allora possono disporre liberamente della metà integra: l’altra metà debbia ritornare alli dotanti ovvero a quelli de la parte de li quali le ditte dote et robbe sono pervenute alla donna, et se avessero avuto altro marito et se avessero lucrato le meffio et quarto, o havessero da li ditti suoi mariti havuto alcuna donatione, e haliter havessero acquisto alcune robbe, di queste possano disponere liberamente, lasciando alli figliuoli o discendenti da sè, o vero allo patre et alla matre, non havendo figliuoli la sola legitima.
15) E declaramo, ordinamo et statuimo, che li soprascritti Capituli et statuti non solamente habbiano ad osservare alli matrimonii contrahendi, ma anche alli contratti, dove si dice esserno contratti secondo “lo novo ordine” che lo Ill.mo quondam Duca Francesco Duca d’Andria; ma se circa quelli che sono contratti da primo, et che non fanno mentione dello ordine et modo predetto et per Noi non declarati, declaramo et comandamo che se alcuno dubbio corresse che se debbia consultare Noi, primo che se faccia lite, nè altra declaratione.
 
Datum in civitate Andriae ultima mensis Aprilis 1489. Federicus manu propria Dux Andriae. 
[da “Andria nel Medioevo” di Pasquale Barbangelo, Tip. Guglielmi, Andria, 1985, pagg. 149-152]
[La sottostante nota è stralciata da pag. 124 di un altro testo del Barbangelo: “L'Università di Andria" tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo”.]

(1) «Era, il «quarto», dono delle sostanze che il marito faceva prima del matrimonio. Secondo le leggi di Liutprando avrebbe dovuto sostituire (Pietro Giannone) il «meffio», dono mattutino che la moglie lucrava dal marito il mattino dopo la prima notte (= longobardo «morgengab»), perché i mariti d'amor caldi, allettati dai vezzi delle novelle spose, solevano donar tutto. Però il dono mattinale fu fatto sempre e si chiamò «meffio»: la moglie lo lucrava dopo il primo «baso»:. era il prezzo della verginità e si perdeva dopo la nascita del primo figlio». Avv. Vito Sgarra