Conclusione dell'Università del 11 Feb 1855

Contenuto

“Processo amministrativo
Della causa in petitorio
Sul patronato della Chiesa di Porta Santa
Promossa
Dalla Università di Andria
Contro
La Venerabile Arciconfraternita de’ Bianchi”


2° Quaderno
Conclusione della Università di Andria
sul preteso dritto di patronato
della Chiesa di Porta Santa
N° 11

Signori Decurioni

Il dì due Marzo volgente anno, i Confratelli del Monte del Gesù, stabiliti col loro Oratorio nella Chiesa di Porta Santa, di dritto patronato di questo Comune, demolirono l’Altare Maggiore della Chiesa istessa, coll’intendimento, come i medesimi dissero, di ricostruirlo di altra forma, togliendovi l’immagine tradizionale della Vergine SS. titolare detta di Porta Santa, e sostituirvi un quadro di già commissionato al Pittore Morgigni, rappresentante la così detta guida infallibile.

Era l’Altare demolito addossato al muro, e nel demolirsi si scovrirono delle immagini dipinte ad acquerella, rappresentanti l’Eterno Padre, S. Pietro, S. Riccardo, degli Algioli, ed altri non bene dipinti, perché rosi dal tempo. Questi dipinti attestano l’esistenza dell’antico Tempio, ivi eretto in commemorazione della venuta in questa Città del Principe degli Apostoli, e di S. Riccardo, Nostro Protettore; i quali vi entrarono da quel punto ove esisteva una porta; perlocché Porta Santa fu chiamata la Chiesa. Quindi è che per l’importanza storica se non per merito artistico, meritavano di essere conservati i suddetti dipinti; oltre dei dipinti che furono rinvenuti nel muro dell’Altare suddetto, sotto cui si principiò a praticare uno scavo.

Non appena furono a me note tali cose disposi subito sospendersi la intrapresa opera ed in pari tempo con mio rapporto de’ 4. suddetto mese n° 199. ne diedi contezza al Sig.r Sallo intendente.

La lodata autorità con riverito foglio di pari data n° 2556 approvando quanto da me si era nella circostanza praticato, mi ordinava di assicurare le lapidi, e di non far procedere ad ulteriori scavi fino a novelle disposizioni. Tutte le opere intraprese in vero furono sospese, ma le lapidi non si volsero esibire, ad onta che dal Sig.r Sottintendente se ne richiedeva la copia.

Trascorsi alquanti giorni, dai Confratelli del Gesù mi venivano delle premure, perché mi fossi impegnato a far togliere il divieto della ricostruzione dell’Altare; ed io ricordandomi, a norma dei loro desiderii, pregavo con mio rapporto dei 14 Marzo n° 236 il Sig.r Sottintendente, che a spese della Confraternita si compiacesse farlo ricostruire.

Il su lodato Superiore, mentre annuiva alla chiesta ricostruzione dell’Altare, ordinava poi che si facesse a cura e spese dell’Amministrazione Comunale, cui si appartiene la Chiesa.

Che tale provvedimento non andiede a sangue ai Confratelli del Gesù, ed al Vescovo; e quest’ultimo credé far chiudere la Chiesa, e conservarsi la Chiave. Io ne la richiesi, onde dare esecuzione agli ordini superiori, per far rilevare la perizia degli urgenti ristauri a farsi nel Sacro Tempio; ma ne ottenni assoluta negazione, adducendo per ragione che l’Autorità secolare non ha incerenza nella Chiesa. Di che ne diedi per mio discarico conoscenza al Sig.r Sallo intendente con mio Ufficio del 1° Aprile n° 281.

Fra mezzo a questo tempo Monsignore Vescovo disponeasi eseguire la Santa Visita alla sudetta Chiesa; ed a tale effetto questo Arcidiacono avvertiva il Priore beneficiato a farsi trovare nel luogo il dì 16 Marzo. A ciò si adempiva dal Priore. E comecché il Cerimoniale Ecclesiastico ritiene che in concorso di più Chiesastici quello tra essi che trovasi costituito in maggiore dignità porger deve l’acqua benedetta al Prelato, così il Priore di Porta Santa, e perché beneficiato della Chiesa, e perché costituito in questa dignità dalla Cattedrale, trovandosi superiore in grado al Canonico Parlati, Rettore Spirituale della Congrega, si dispose alla porta della Chiesa per l’esercizio della prerogativa, senza recare alla Confraternita, che per l’oggetto della Santa Visita si era riunita nella Chiesa, alcuna molestia. Ma i Fratelli protestarono dello intervento in Chiesa del Priore, e fecero in modo che la Santa Visita non avesse effetto.

Dietro un tale fatto si venne a chiara conoscenza che i Fratelli del Gesù si dispiacciono della presenza del beneficiato titolare, cui non vogliono che vi eserciti le chiesastiche funzioni.

Il Priore mi die’ contezza di quanto era accaduto, ed in pari tempo produsse istanza alla Curia Vescovile nel dì 18. Marzo, perché dietro lo esame dei titoli l’Autorità competente avesse pronunziato decisione a norma dei sacri canoni. A questa istanza seguì quella del Gesù in controsenso della prima.

Io con rapporto dei nove Aprile n° 336., feci conoscere il tutto al Sig.r Intendente chiedendo le sue istruzioni per garantire o dritti del Comune.

La Curia Vescovile nel dì 10 Aprile emise sua decisione facendo dritto alla istanza del Gesù; di tal vertenza da med.i rilevati, in un rapporto diretto al Sig.r Intendente, ai 13 Aprile, sono i seguenti

1° Il Priore elevò la incompetenza della Curia: questa eccezione non fu discussa.

2° Dal Priore si pretese la messa in causa del Comune, qual Patrono della Chiesa: tale eccezione non fu neppure discussa.

3° Il Priore mette in veduta l’azione possessoriale con titoli e testimoni: questi non vengono esaminati; ed all’incontro si sentono i testimoni della parte contraria.

4° Si scambiano i fatti: si dice chiusa la Chiesa, ma per opera di chi? È il Vescovo che la chiude per non fare eseguire le disposizioni del Sig.r Sottintendente, e non dipendere dal fatto del Priore, o dall’Amministrazione Comunale.

5° Si ordina al Priore di non più molestare la Congrega, mentre questa espelle dalla Chiesa il primo.

6° In fine si esegue il giudizio in un modo precipitoso, facendo correre atti con data anticipata.

E stando la cosa in tale stato, ed avendo il tutto rassegnato al Sig.r Intendente coi citati miei uffici, la lodata Autorità con suo chiaro foglio dei 23 Settembre n° 20250, partecipandomi con riverito ufficio del Sig.r Sottintendente, li 28 detto n° 13321, ha disposto che il Colleggio Decurionale deliberi l’occorrente nel dritto di patronato che vanta il Comune nella Chiesa di Porta Santa, onde provvedere nella dimanda avanzata dal Consiglio Generale degli Ospizi intorno a far togliere l’impedimento ordinato dal Sig.r Sottintendente di potersi ricostruire l’Altare Maggiore della Congrega del Gesù.

È questo, o Signori, l’oggetto per cui questa mane sono riuniti in questo luogo: per quanto importante sia la cosa altrettanto richiede attenzione e consiglio.

Il Decurionato

Intesa la proposta.

Letto l’Ufficio del Sig.r Sottintendente dei 28 Settembre corrente anno n. 13321.

Tenuto presente l’intiero incartamento riguardante la contestazione insorta tra il Comune, ed i Fratelli del Gesù per la Chiesa di Porta Santa.

Esaminati tutti i documenti, che contestano i dritti del Municipio sulla sudetta Chiesa, ha rilevato.

Che sull’anno di nostra salute 1522 la Municipalità fece dimanda a Monsignore Lupicino, Vescovo di Bisceglie, e Vicario Generale del Cardinale D. Nicola Flisco, Vescovo di Andria, di volere costruire un Tempio accosto le mura della Città, nel sito ove vi era dipinta un Immagine miracolosissima della Vergine SS.ª; e dedicarlo alla Vergine sotto il titolo di Santa Maria di Porta Santa.

Che una tale dimanda fu accolta dal Prelato il quale con sua bolla degli 8 Marzo 1522 autorizzò la erezione della Basilica sotto il suddetto titolo, istallandovi un beneficio col titolo di Priorato, dandovi al Comune il dritto di presentazione del beneficiato; e di consenso il Municipio ancora la obbligazione di dotare la Chiesa di annuale rendita.

A tutto si adempì; ed il Primo Priore presentato dai Capi della Municipalità, ed approvato dall’Ordinario con la stessa bolla delli 8 Marzo 1522 fu un tale Sansonetto Spoletino, cui senza interruzione hanno seguito altri diciotto fino all’attuale Priore D. Vincenzo Latilla.

La bolla su detta Originale di Fondazione, e lo elenco dei Priori si conservano nell’Archivio Vescovile, avendo servito di principale elemento a molti giudicati.

Che ai stipiti della porta della Chiesa vi è l’emplema Comunale, ed un altro ve ne è nell’interno a destra entrando con la seguente iscrizione: “Jus Patronatus Universitatis Civitatis Andriæ A.D.1573”

Che dai pubblici atti rogati dai Notari D. Alfonso Gurgo, D. Nicol’Angelo Fucinio, e D. Francescantonio Fucinio Pitaggi si rileva, che il Decurionato con apposita deliberazione nominava nell’anno 1642, ai 21 Settembre, i Signori D. Alessandro Lupicino, e D. Natale Porcia, per deputati onde eseguire la consegna dell’Ospedale della Misericordia adjacente alla Chiesa di Porta Santa ai Frati di S. Giovanni di Dio, a cui si concedeva l’uso della Chiesa anzidetta per compiere le proprie particolari funzioni. Epperò siccome il disporne dell’uso di una cosa forma certo argomento della proprietà di essa, così non vi è dubbio che il Municipio in quel tempo era il proprietario della Chiesa.

Che nell’anno 1722 il Priore beneficiato di Porta Santa Don Domenico Nicola Pincerna chiuse la Chiesa, ed impedì che i Frati di S. Giovanni di Dio solennizzassero la Festa del loro Santo Protettore, perché si erano accinto ad eseguirla senza di lei permesso. Vi ebbe luogo giudizio Canonico, ad i Frati la soccombenza, imperciocché fu dichiarato che senza la cura del Priore beneficiato non dovevano mai fare pubbliche funzioni, mentre la Università non gli aveva concesso con i su menzionati atti Notariali che l’uso privato, e particolare del Tempio.

Emerge chiaro perciò che in quell’epoca il Priore disponeva della Chiesa di Porta Santa, ed il dritto di patronato Comunale era pienamente riconosciuto dal potere Ecclesiastico.

Che nella Santa Visita eseguita da Monsignore Adinolfi, ai 22 Ottobre 1711, si trova registrato che il Priore Pincerna ricevé alla porta della Chiesa il Vescovo, li porse l’acqua benedetta, e lo accompagnò nel giro della Chiesa; e che poi l’Illustrissimo Monsignore salendo per una scaletta di legno situata a sinistra entrando nella Chiesa entrò nell’Oratorio privato della Fratellanza del Gesù, ove erano riuniti i Fratelli, e gli Amministratori, Notar D. Donato Menduni, e D. Nicola Anello; e seguì la Visita all’altare che in detto Oratorio vi era.

Un tale documento dimostra chiaramente la esistenza dei dritti del Priore nella Chiesa, e che la Fratellanza fino a quel tempo era confinata nel proprio Oratorio, la di cui porta e la scaletta di legno sono stati visibili fino a pochi anni dietro.

Che diciannove Priori presentati dal municipio, incominciando dal primo D. Sansonetto Spoletino nominato ad 8. Marzo 1522, fino al Can.co D. Vincenzo Latilla, investito nel 1847, hanno preso il possesso del beneficio nella Chiesa di Porta Santa, senza alcuna interruzione.

Che a maggiormente rannodare i dritti del Comune vi concorrono la bolla Pontificia. Ed in vero il Sommo Pontefice Paolo III°, con sua bolla spedita ai 13 Aprile 1554 dichiarò il Priore di S. Maria di Porta Santa di Andria quinta dignità del Capitolo Cattedrale di essa Città; che conservò al Municipio il dritto di presentazione a norma della fondazione.

Il Papa Clemente XII (di S. M.), ai 13 Aprile 1738, spediva simile bolla per la nomina del Priore D. Domenico Antonio Giorgio.

Che fra gli atti esistenti in Curia vi sono molte dichiarazioni di testimoni nella provvista dei Priori Anelli, e Giorgio; le quali contestano il dritto di patronato in parola.

Che abolito il dazio sul vino mosto stabilito per assegnamento al beneficiato, giusta la bolla di fondazione, la Comunità di Andria assegnò al Priore in sostituzione di quello un fondo urbano, che dà la rendita di ducati 25 circa, ed un piccolo censo di grana 36, che corrisponde il Capitolo Cattedrale.

Che dai succennati argomenti si desume chiaramente essere il Comune nel pieno dritto di patronato sulla Chiesa di Porta Santa, concorrendovi la circostanza della fondazione, dotazione, ed edificazione, voluta dai Sacri Canoni; ed avvalorata da bolla Pontificia e Vescovili, non che contestata da atti Notarili, pergamene, ed iscrizioni lapidarie.

Che la Confraternita del Gesù si trova attualmente non più confinata nel suo Oratorio privato, come lo era nel 1711, ma si bene nel possesso dell’uso della Chiesa, ciò non può recare alcun pregiudizio ai dritti incontrastabili del patronato del Comune, e del suo beneficiato, non esistendovi alcun atto di rinuncia per parte dell’Amministrazione a tale privilegio i né il Priore beneficiato, riconosciuto dai Sommi Pontefici può decadere dalle sue prerogative, per volere di una Congregazione Laicale; la quale dev’essere grata al Municipio, ed al su detto Priore del tollerato uso della Chiesa; anzi che abusare del favore, disconoscere i diritti dell’uno, e dell’altro, e discacciarli dal luogo.

Epperò il Decurionato unanimamente delibera pregarsi il Signor Intendente che si compiaccia disporre:

1° Che la chiave della Chiesa da ora in avanti si consegni dal Priore qual beneficiato, e nella vacanza dal Sindaco, e non più dalla Confraternita; e ciò in ricognizione del dritto di patronato.

2° Che l’Altare Maggiore demolito dai Confratelli sia a di loro spese edificato, con disegno rico[no]sciuto ed esaminato dal Decurionato, ed approvato superiormente, rimettendosi l’antica immagine della Vergine SS.ª titolare.

3° Che sia impedito alla Confraternita del Gesù eseguire nuova opera, e modifiche esistenti sì nell’interno del Tempio, che nell’esterno, senza che il corrispondente disegno sia esaminato dal Decurionato, ed approvato superiormente.

[dal manoscritto originale “Processo Canonico ed Amministrativo sul diritto di Patronato di Porta Santa”, vol. I, ff. 31r-37v]