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[manoscritto - foglio 31, recto]
[traslitterazione in caratteri stampati]
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Ella usi questo privilegio solam.e per due Persone, e che si debba os=
servare in questi due, quel che si fà coll'Archid.no e col Procur.e del
Capitolo, volendo che siano tenuti per presenti, e partecipano come
li sudetti, eccetto per quella rata, che entra nelli punti. Secondo
quanto al capo delli cenzi minuti . . &  Terzo circa le possessioni, o
vigna che a Livello fu data a V.S. dal Capitolo, che se detto capto & ..
Quarto intorno al particolare di sovvenirsi dal Procur.e li Preti
poveri: è raggionevole.. &. Quinto. circa l'argento, che V.S. ha
avuto, spettante alla Sacrestia, si è risoluto. .. &. Sesto. Quanto all'ob=
bligo, che ha la Collegg.a di S. Nicola di mandare li suoi Preti nel gi=
orno del Giovedì Santo alla Cattedrale per assistere a V.S. mentre
fà gli Ogli Santi, si è concluso, che sia conveniente, per non levare
affatto l'obbedienzia, che si deve alla Cattedrale, e non lasciar de=
stituta la Colleggiata in maniera, che non vi si possi cantar la mes=
sa, gli Offici divini, ed amministrare insieme li Santiss.i Sacramēti:
che in detto giorno sia tenuta la Colleggiata mandare alla Cattedra=
le solamente all'hora debita due delle Dignità, due Preti da mes=
sa, due Diaconi, e due suddiaconi, e tutte le altre persone debbino
restare per servizio dell'istessa Colleggiata: e così deve osservarsi
da hoggi avanti inviolabilm.e: = Et ultimo, per terminare tutte le
pretenzioni dal clero proposte contro V.S., si dichiara generalm.e
che tutti gli altri capi altre volte decisi dalla Sac. Congreg.e, ed ora an=
che giustificati di nuovo da lei, si anno da intendere reietti, e ter=
minati a favor di V.,S., sopra quali s'impone perpetuo silenzio, con
ordine, che non possi esserne per l'avvenire piu molestata, se non
in caso, che sopravenessero prove piu rilevanti. Facci dunque os=
        assolutam.e
servare minutam.e tutte queste risoluzioni: e Dio N. Sig.e per fine la
preservi. Di Roma le 8. di Novembre 1593. D.V.S. m.o Rēdo, come
Fratello = Il Cardinale Alesandrino.
   Con quest'ultima decisione si diè termine ad ulteriori ricorsi, ma
per questo cessarono li piati, ed altri disturbi. Conciosia che il Vescovo,
volle procedere all'esecuz.e di quei capi decisi a suo favore, e stabilir
li volle con decreti; Quindi gravar volle di multa pecuniaria li re=
frattarj, ed al Capitolo di S. Nicola impose la pena di ducati cento in
ogni volta, che mancasse all'intervento degli Ogli Santi, o che
mandasse a prendere li detti Ogli dalla Cattedrale dopo averli bene=
detti. Si stiè in osservanza per due anni. Dal Vescovo trattanto si spe=
disce la seconda sua Relazione ad Sacra Limina nell'anno 1594, e de=
scrivendo lo stato delle Chiese di Andria, nel riferir quello della Col=
legiata, costantemēte eguale  a sestesso, la rappresenta sulla mede=
sima figura, che descritta l'aveva nell'anno 1590. Habet omnia
requisita ad Ecclesiam Parochialem. Mentre su tal piede correvano le
cose, quest'anno 1590, apparve assai funesto al Duca Fabrizio, e luttuo=
so a tutta