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Storia della Città di Andria ...

di Riccardo D'Urso (1800 - 1845), Tipografia Varana, Napoli, 1842, pagg. 116-118

Libro SESTO

Capitolo V.

Alfonso II. di Aragona Re di Napoli. Federico suo fratello Duca di Andria.
Leggi particolari da lui create intorno ai matrimonii per questa Città.
Miracolo della Madre di Dio dipinta in una parete esteriore della Chiesa della Nunziata.
Vescovo Monsignor Girolamo dei Porcariis.
Anni 1494

Mentre credeva Ferdinando con quell’esempio di giusto rigore passare in pace il resto de’ suoi giorni; tormentato dopo da varie vessazioni, soggiacque ben presto al suo ultimo fato. Alfonso che succede al Padre nel governo, vessato dalle pretensioni di Carlo VIII. Re di Francia, rinuncia il Regno al figlio Ferdinando, e rifugge nella Sicilia, dove muore di doglia nel Novembre del 1495. Ferdinando II. suo figlio ne vien discacciato, e poi rimesso dalle armi di Ferdinando Re di Spagna; ma nell’Ottobre del 1496. muore in Napoli di anni 28. Succede al Regno il secondogenito di Ferdinando il vecchio, o sia Federico il nostro Duca, il quale dopo cinque anni di rancori, ne rimane totalmente spogliato colla desolazione di sua famiglia. Or eccomi dopo questo cenno sulla famiglia di Aragona a ciò che ci riguarda.
In tutto il tempo della residenza del Duca Federico in Andria furono dirette le sue cure a darle una nuova forma di governo. Molti furono gli abusi ch’egli rettificò; e molte le sagge disposizioni da lui sanzionate per eliminare alcuni sconcerti qui legalizzati. Fu degna di tutta la lode possibile quella legge, colla quale stabili una norma fissa intorno alle convenzioni matrimoniali; chiudendosi ogni campo alla frode. Questa fu divisa in quindici articoli, de’ quali trascrivo una parte per soddisfazione del Lettore.
«Federicus Princeps Altamurae: Dux Andriae: etc. Havendo noi inteso, che in la Città d’Andria in lo contrahere delli matrimonji circa la costitutione, et lucrare delle doti quarto, e meffio [1], tanto ex parte Viri, come della Donna, per la prava, e mala consuetudine, et obscurità, resultano diverse ambiguità, dubbij, et errori fra li Cittadini tanto nobili, come Populari della detta Città, et altri, che contraheno con loro: et volendo noi, siccome spetta a buono, et optimo Principe, e Signore providere, e ridurre ogni dubbio che potesse occorrere e declarazione, e togliere ogni abusione, e pravità: imo confirmare colla debita equità, e naturale Justizia havemo ordinati l’infrascritti statuti, e Capitoli, li quali acciocché per ciascuno se intendano, e non habbiamo necessario da essere declarati, li havemo fatti ordinare in vulgari.
II. Et primo ordinamo, e statuimo, che lo marito quando riceverà la dote per la quantità, ch’é stata promessa da sua mogliere, o dal Padre, o da altro di sua parte, debbia esso marito fare cauta la sua mogliere, Padre, o altro da sua parte de conservare, e restituire le dette doti, quando succedesse il caso della restitutione di quelle, per obbligatione di Robbe, e per pleggeria, secondo che le parti conveneranno, e sarà fra esse coneluso.
… … … … … … … … … … … … …
XV. Et declaramo, ordinamo, e statuimo, che li soprascritti Capituli, e Statuti non solamente se habbiano ad osservare alli matrimonij contrahendi, ma anco alli contratti, dove se dice esser no contratti secondo lo novo ordine de lo Illustrissimo quondam Duca Francesco Duca d’Andria: Ma se circa quelli: che sono contratti da primo, et che non fanno menzione delo ordine, et modo predetto, et per noi non declarati, declaramo, e Comandamo, che se alcuno dubbio occorresse, che se debbia consultare noi, primo, che si faccia lite, nè altra declaratione =
Datum in Civitate nostra Andriae ultima Mensis Aprilis 1489. =
Federicus manu propria Dux Andriae.»
Questa legge è stata sempre nella più stretta osservanza non meno presso gli Andriesi, che nelle Città limitrofe sino al 1808.

Miracolo della Madre di Dio

Il miracolo operato dalla Madre di Dio successe qui nel 1495. quando Carlo Re di Francia era già in Napoli. Trovandosi allora questa Città custodita da un presidio di Francesi, questi solevano in alcune ore del giorno divertirsi al giuoco tra loro; cimentando quel denaro, che tenevano in tasca. Avvenne nel Marzo di quest’anno fuori la Porta della Barra, che uno di essi avendo perduto tutta quella moneta, che seco portava; divampò di tale sdegno, e furore, che con la mano armata di un ferro, dietro orribili imprecazioni, si avventò contro quella santa pittura, vicino alla quale giuocavano.
La Madre di Dio era dipinta al di fuori della parete della Chiesa della Nunziata [2] con le mani conserte in atteggiamento di dolorosa contemplazione alla vista del Divin figlio ligato alla Colonna. Ma non appena fu da quel sagrilego scaricato il colpo; che tosto una delle mani della beata Vergine corse a farsi scudo all’occhio destro, che era stato colpito, e l’altra rimase nel pristino sito come vedesi tutto dì. E siccome intorno a questi Francesi eravi un numero, come suole avvenire, di Andriesi spettatori del giuoco; così all’istante venne conosciuto il miracolo. Tutti compresi da sacro spavento si prostrarono al suolo, e con strepitose grida di Cristiano risentimento ne resero avvertiti i circonvicini; e così in un baleno tutta la Città ne venne a notizia; ed ognuno rimase ocularmente convinto del prodigio. Quell’empio venne tosto arrestato; ed allora cessò la furia popolare, quando si vide pendere oggetto esecrabile da un patibolo. La parete dov’era effigiata la prodigiosa Immagine venne con destrezza distaccata da quel sito, ed introdotta in Chiesa; dove le venne eretto dal Comune quell’altare istoriato a fino intaglio in pietra.
Se ne compilò il processo, e questo fu conservato nella Curia Vescovile. L’ultima relazione di questo miracolo fu scritta da Monsignor Triveri Vescovo di Andria nel 1693. la quale leggesi tuttavia.
NOTE
[1] Questa voce significa donativo a riguardo di matrimonio = De jure Longobardorum spnsalitia Largitas appellabatur Mephium , vel Metumephium.
[2] Propriamente nello scoperto dell’antica Sagrestia, dove sono ancora osservabili le reliquie della Nicchia. Dappoi la fabbrica di Calvi tolse l’uscita alla via pubblica.