F. Franceschini, Visita ad limina del 19 Nov 1633

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(stralcio da ...)

“ Visita ad limina” del 19 Novembre 1633 [1]

di Felice Franceschini (vescovo di Andria dal 1632 al 05/1639) [2]


[La relazione č preceduta dalla scrittura notarile del 23/09/1633, nella quale il vescovo Felice Franceschini nomina come suo sostituto nella Visita ad Limina Don Vincenzo Vitaliani, prevosto della Collegiata di S. Nicola]

[trascrizione del testo originale in latino] [3]

In Dei Nomine Amen.

Pre[se]nti publico Procurat[io]nis Instrum[en]to cunctis ubiq[ue] pateat, et evidenter sit notum q[uod] Anno ą Nativitate eiusdẽ D. N[ost]ri Jesu Xρ[ιστ]ι Millesimo Sex.mo trig.mo tertio, prima Ind.ne in Civitate Andriae. Die verņ vig.ma tertia Men.s Septẽbris, Pont.[ificat]us autẽ S.mi in Xρ[ιστ]o Patris, et R. N. D. Urbani divina providentia Papae Viii Anno eius Decimo nono.

In mei infra[scri]pti ap[ostoli]ci Notarij publici, ac Iudicis ordinarij, testiumq[ue] infra[scri]ptor[ũ] ad infra[scri]pta omnia, et singula vocatorũ, habitorũ, et rogatorũ p[resen]tia, pręsens, et per. existens Ill.mus, et Rev.mus Do.nus Frater Felix Franceschinus E[pisco]pus dictę Civ[itati]s Andrien’, qui … … et presenti cũ reperitur quasi continuo indispostus, et ą podagris vexatus, non posse per. Romam ad visitandũ Beat[issimo]rũ Ap[osto]lorũ Petri, et Pauli limina, … … confisus de fide, lealitate, et integritate admodũ R.di D. Vincentij Vitaliani Sac.[erdotis] Th:[eologię] Doct.[o]ris Prępositi Collegg.[ia] Ecc.[lesi]ę Sancti Nicolai dictę heę Civ. Andrien’, … … fecit et constituit Procuratorem ad ipsius Ill.mi, et Rev.mi D.ni Constituentis nomine comparendo coram Em.mis, et Rev.mis D.nis Sac[r]ę Cong.[gregatio]nis Cardinalium. …
… … …

… ego R. Ioseph D. … Risis Prior Collegg. Ecc.[lesi]ę S. Ann.[unciatio]nis d.[ict]ę Civ.[itatis] Andrien’ publicus ap.[ostolicus] Not.[arius], ad fidem … de pręmissis … mea propria manu sub[scrip]si, signavi, et publicavi.

 

[traduzione]

Nel Nome di Dio, amen.

Col presente pubblico atto di procura sia a tutti e ovunque manifesto, ed evidentemente noto ciņ [che segue scritto] nella cittą di Andria, il 23 settembre dell’anno dalla nascita dello stesso Signor Nostro Gesł Cristo mille seicento trentatré, prima indizione, ed anche anno diciannovesimo del pontificato del S.mo Padre in Cristo e Rev. Nostro Signore Urbano, per divina provvidenza, Papa VIII.

In presenza del mio sottoscritto pubblico notaio apostolico e giudice ordinario, dei sottoscritti testimoni di tutto quanto poi richiamato, disposto e dichiarato, presente l’Ill.mo e Rev.mo Signor Fra. Felice Franceschini, vescovo di detta Cittą di Andria, il quale … poiché al presente si ritrova quasi continuamente indisposto, vessato dalla podagra, non puņ recarsi a Roma a visitare la Basilica dei Beatissimi Pietro e Paolo, … pienamente sicuro della fedeltą, lealtą e integritą del Rev.do D. Vincenzo Vitaliano, Sacerdote Dottore di Teologia, prevosto della Chiesa Collegiata di San Nicola di questa Cittą di Andria, … lo ha nominato e costituito, in nome di esso Ill.mo e Rev.mo Signor [vescovo] che lo incarica, a presentarsi davanti agli Em.mi e Rev.mi Signori della Sacra Congregazione dei Cardinali. …
… … …

… Io R. Giuseppe D. Risis, Priore della Chiesa Collegiata della S.ma Annunziata di detta Cittą di Andria, pubblico e apostolico notaio, in fede … di quanto sopra … di mio pugno ho sottoscritto, sigillato e pubblicato.


[Il Vescovo introduce la sua relazione dispiacendosi di non poter personalmente recarsi a Roma per la “Visita ad Limina”, essendo affetto da podagra, oltre a vari problemi col proprio clero; quindi invia come consegnatario della stessa il Procuratore designato (nella su trascritta scrittura notarile allegata, Don Vincenzo Vitaliani)]

Andrien

Optabam ex debito Emin.mi DD. Urbem personal[iter] adire … S. D. N. pedes deosculare Eminentijs Vestris reverentiam prę_, et qui sit Ecclesie status Andrien a clementia San.tis mihi concessę coram explicarem.

Verum id mihi pené continua podagra laboranti, et sacra Ecclesiarũ meę curę commissarũ, abs[que] subditorũ Presbiterorũ visitat.[tio]ne impedito, minime concessũ est, ex quibus Presbiteris plures satis devios ac moribus depravatos inveni, quibus severis mandatis pręcipit[ur], ut ą nocturnis vagationibus cessare, et abstinere velint, ac depositis quę omnis generis ferebant annis, quamobrem paucos ante menses, priusquć huc accederẽ ultra alios graves excessus, quatuor vel plura homicidia commissa sunt, ad pie, sancteq[ue] vivendũ reducant[ur]:
qua de re in hoc principio sedulo mihi invigilandũ est, ut ab his, qlijsq[ue] eiusmodi facinoribus eos revocẽ ac seiungć: hinc mihi opere pretiũ fuit mox prędictć sanctć visitationem inchoare, cui adhuc pro viribus incumbo, ut ea peracta extrahi possint decreta, et leges ad animarum emolumentum, et instruct[io]nẽ necassarié.
His itaq[ue] alijsq[ue] causis de quibus infra assidue occupatus omnis ratio mihi suasit, ut saltem hac mea speciali relat[io]ne, Eminentijs vestris a presenti mei Pro[curato]re de gremio Ecclesię, ad hoc ą me special[iter] deputat[us] consignanda, omnia fideliter aperiri(?) qua propter suppliciter vobiscũ ago, ut hanc meam excusationẽ admittere ne dedignemini.

Inprimis Ecc.[lesi]ę Cathed.[ra]lis huius Civitatis erat Chorus capax non amplius viginti Pręsbiterorũ, qui numero sunt circiter centũ, quibus cũ non essent omnibus et singulis sedes ordinatim assignatę, cũ illic nullus ordo servari possit et confusio oriri soleret ita ut horę Canonicę, et missarũ sollemnia non eo decore prout decet recitari, et decantari poterant, nec circumstantibus exacte satisfiebat idcirco ut Chorus prędictus esset capacior, curavi novam fabricć erigi, quam citius perficiendć, spero Deo dante.

Consurgit pariter novi sacrarij constructio, eoquod vetus non convenienti decore et prę loci angustia minimč capiens, quinquaginta Sacerdotes qui singulis diebus eņ conveniunt pro pręparat.ne ad missas celebrandas, immo tot Sacerdotum frequentia, et clericorū serventiū locus non modo indecorus … indevotus et intolerabilis sępius reddeba[tu]r.

Inceptũ est pręterea aliud novũ edificium Collegij seu seminarij clericorũ numerũ sexaginta explentium qui cũ sint morũ et virtutũ expertes, qua reverentia ac devotione Ecc.[lesi]ę inserviant quosq.[ue] quanta industria quantoq.[ue] labore ą vitijs et morũ pravitate ad virtutes, et optimas disciplinas revocare studeo Eminentię Vestrę facile dijudicabunt.

Insuper Capitulares Cathe.[dra]lis, et capitulares Colleg.[ia] S.[anc]ti Nicolai admodum inter se dissidere reperio ob controversias circa curć animarũ, et litẽ quę nunc Romę est sub Iudice;
asserit enim Cathe.[dra]lis suam esse curam prędictć, et Colleg.[ia]tam dependere a Cathe.[dra]li in dicta cura; Colleg.[ia]ta vero existimat se esse in eadem cura independentem a Cathe.[dra]li, quibus triennij litigijs tria milia aureorũ impensa sunt, et Romę criminantibus accusationibus seu querelis in iudicium se mutuo vocarerunt, non absq[ue] laicorũ scandalo universali;
attamen ipse invenio curam animarum penes Episcopum solummodo residere, postquam quoties insurgit occasio, nemini Sacerdotũ licet Sacramenta ministrare, nisi de licentia Episcopi: est etiam alia huius Civitatis confusio: nam curam animarũ ad … laicos certo modo __tare videtur eoquod Presbiter vel Religiosus non adit domum infirmi nisi ad ipsius infirmi fratre vel propinquo monitus, et accessitus quapropter eccepire solet ut infirmus absq[ue] sacramentorũ receptione moriat[ur].

Hinc donec Civitas est magna (sunt enim eius fere sexdecim milia animarũ) nec in Parochias distincta, … perturbatio seu confusio oriat[ur], impossibile est:
Idcirco ipse animo proposui, iuxta Sacri Conci.[lij] Tridentini decreta, instituere quinq[ue] Parhochias, singulis singulos Parochos deputare, tres v[idelicet] dependentes a Cathed.[ra]li, alios vero duos a Colleg.[ia]ta, reducendo sexaginta partecipantes Cathed.[ra]lis ad quinquaginta octo, ut illę quę supersunt portiones dividi possint tribus pręfatis curatis: sic eti[am] reducendo viginti quinq[ue] participantes Colleg.[ia] ad viginti quatuor, portio quę superest duobus reliquis distribui;
Quę divisiones __itis participationibus additę explebunt cuique Curatorũ centũ aureos, quibus commode ipsi iurat vivere possent. Sed quia in casu mortis alicuius participantis succedens ad participationẽ loco defuncti reclamare, et contradicere possit idcirco huic rei suprema auctoritas interponat[ur], oportet, ideo hęc omnia Eminentijs Vestris hunc necessario explicanda quo tantę rei occurrere et consulere velint vel Deputantes aliquẽ qui una mecũ negotium dirimiat ac decernat, vel mihi imponentes ut provideam iuxta formam Sac.[ti] Conci.[lij] Tridentini, id pręcipientis nisi Sacra Congregatio ipsa decernere, et mihi executionẽ iniungere vel tandem omni alio meliori modo prout suę infinitę prudentię experire videbit[ur] … voluerit.
Fateor pręterea deesse beneficia, quę applicari et curatis concedi possent, sunt namq[ue] utriusq[ue] Capituli introitus, massę cõmunis nuncupatę quę inter participantes dividunt[ur].

Ceter_ si quę alia erunt latoris iudicio explicanda committo.

Valeant igit[ur] Eminentie Vestre quibus a D.no Optimo Maximo post exhibita reverentia, sospitẽ et felicẽ vita opto ac deprecor.

 

Andria

Desideravo, per dovere verso gli Em.mi Signori, di personalmente visitare Roma … baciare i piedi del Papa e riverire le Eminenze Vostre, indi potervi illustrare lo stato della Chiesa di Andria affidatami dalla clemenza del Papa.

In veritą, quasi continuamente afflitto dalla podagra, ed impedito ad effettuare la sacra visita delle Chiese affidatemi in cura nonché dei sudditi sacerdoti, pochissimo mi č concesso, avendo trovato molti dei presbiteri abbastanza deviati e depravati nei costumi, ai quali č stato intimato con severi ordini di smettere e di astenersi di girovagare di notte, e abbandonato quanto di ogni genere da anni facevano, per cui pochi mesi prima che io qui arrivassi, oltre ad altri gravi eccessi, sono stati commessi quattro o pił omicidi, tornino ad una vita pia e santa;
perciņ in questo inizio devo attentamente vigilare, per richiamarli ed allontanarli da queste ed altre simili scelleratezze; da qui nasce l’importanza del mio compito subito prima di iniziare la predetta santa visita, a cui ora mi applico per il controllo, affinché attuata la visita possa emettere necessariamente i decreti e le leggi a beneficio ed istruzione delle anime.
Dunque per questi ed altri motivi di seguito scritti continuamente occupato, ogni ragionamento mi persuase che almeno con questa mia particolare relazione, da consegnare alle Eminenze vostre dal presente mio procuratore ecclesiastico, da me proprio a questo compito incaricato, tutto fedelmente rivelare, per cui umilmente vi chiedo che non disdegniate di accogliere questa mia giustificazione.

In primo luogo il Coro della Chiesa Cattedrale di questa Cittą poteva ospitare non pił di venti Sacerdoti, il cui numero č (invece) di circa cento; poiché non c’erano gli scanni ordinatamente assegnati a ciascuno di essi, non potendosi ivi rispettare alcun ordine e nascendo di solito confusione, non era pertanto possibile decorosamente, come s’addice, recitare e cantare le ore canoniche e le solennitą delle messe, né lasciare posto correttamente ai circostanti; per questi motivi affinché il predetto coro fosse pił capace, mi sono preoccupato di costruire una nuova sede, da realizzare quanto prima, spero con l’aiuto di Dio.

Contemporaneamente si erge la costruzione della nuova sacrestia, poiché la vecchia non decorosa e pochissimo capiente per la ristrettezza del luogo; cinquanta Sacerdoti che ogni giorno vi convengono per preparare la celebrazione delle messe, e per di pił per la frequenza di tanti sacerdoti e dei chierici serventi il luogo si rendeva molto spesso totalmente indecoroso, irriverente e insostenibile.

Inoltre č stata iniziata un’altra nuova costruzione, del Collegio o seminario, capace di sessanta Chierici, i quali, essendo ignari di usanze e capacitą, con quale riverenza e devozione debbano servire la Chiesa e con quanta energia e sforzo dai vizi e dai cattivi costumi passare alle virtł e ad ottimi stili di vita, penso facilmente le Vostre Eminenze capiranno.

Oltre a ciņ trovo i Capitolari della Cattedrale e quelli di San Nicola litigare molto tra loro per controversie sulla cura delle anime, e per la causa che ora č in giudizio a Roma;
la Cattedrale infatti asserisce che detta cura č di sua competenza e la Collegiata dipende per tale cura dalla Cattedrale; la Collegiata invece reputa che in questa cura essa č indipendente dalla Cattedrale; per tali litigi in tre anni sono stati spesi tremila aurei [ducati/scudi da 3,38 g di oro], e si sono appellati in giudizio a Roma con accuse imputanti o querele, oltre al generale scandalo dei laici;
nondimeno io trovo che la cura delle anime č competenza esclusiva del Vescovo, poi quando sorge l’opportunitą, a nessuno dei Sacerdoti č permesso amministrare i Sacramenti senza il beneplacito del Vescovo; esiste in questa Cittą un’altra irregolaritą: sembra si voglia attribuire la cura delle anime ai laici quando un Sacerdote o un Religioso non possa recarsi a casa del malato se non chiamato da un fratello o parente dello stesso malato, per cui si suole effettuare la chiamata quando il malato potrebbe morire senza ricevere i sacramenti.

D’ora in poi, poiché la Cittą č grande (conta infatti circa sedici mila abitanti) e non č divisa in Parrocchie, č impossibile evitare che si generino liti o irregolaritą.
Perciņ fiducioso proposi, secondo i decreti del Sacro Concilio di Trento, di istituire cinque Parrocchie, incaricare per ciascuna un Parroco, tre, cioč, dipendenti dalla Cattedrale, gli altri due invece dalla Collegiata, riducendo a cinquantotto i sessanta partecipanti della Cattedrale, cosģ che le porzioni eccedenti si possano dividere tra i tre suddetti curati; cosģ anche riducendo a ventiquattro i venticinque partecipanti della Collegiata, la porzione eccedente si divida tra gli altri due.
Tali divisioni aggiunte alle esistenti partecipazioni compenseranno ciascun curato di cento aurei, coi quali garantisco potrebbero comodamente vivere. Ma poiché in caso di morte di un partecipante il successore alla partecipazione al posto del defunto potrebbe reclamare ed opporsi, in tale circostanza č necessario che una autoritą suprema si interponga; perciņ tutte queste cose in tal caso necessariamente sono da chiarire dalle Vostre Eminenze, che intendano consigliare quando ciņ si verificasse, o incaricando qualcuno che con me dirima la faccenda e decida, od obbligandomi a provvedervi secondo la norma del Sacro Concilio Tridentino, ciņ prescrivendo a meno che la stessa Sacra Congregazione non voglia decidere e comandarmi l’esecuzione o infine qualsiasi altra soluzione alla sua infinita prudenza apparirą tentare.
Dichiaro poi che non esistono benefici, che si possano applicare e concedere ai curati, infatti gli introiti di ambedue i Capitoli sono la cosiddetta “massa comune” che di divide tra i partecipanti.

In ogni modo se ci sarą altro da chiarire mi rimetto al discernimento del latore [Vincenzo Vitaliani].

Le Vostre Eminenze godano buona salute e, con la dovuta riverenza, vi auguro e imploro da Dio Ottimo e Massimo una vita prospera e felice.


[seguono, nelle pagine successive, le certificazioni dell’avvenuta visita]

Fidem facio ego infra[scrip]tus qualiter R. D. Vincentius Vitalianus Praepositus Colegiatę Ecc.[lesi]ę S. Nicolai Andrień pro Ill.mo et R.mo D.D. Felice E.[pisco]po Andrień visitavit Sacra Apostolorũ. Limina.
In quam fidem scripsi et subscripsi hac. die 19a Novemb. 1633.

Itą est, ego Gabriel Mancinus Vaticanę Basilicę Sac.[rist]a, manu p[ropri]a.

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Fidem facio ego D. Gratianus Casarossius Monacus Cassin[en]sis et Sacrista S.[anc]ti Pauli extra Urbem. Qualiter R._._. Vincentium Vitalianum Prępositum Colleggiatę Ecclesię S.[anc]ti Nicolai Andrię visitasse Sacra Ap[osto]lorũ limina pręfatę n[ost]rę Basilicę. pro Ill.mo et Rev.mo DD. Felice a Cassia E[pisco]po Andrien.
In quam fidem scripsi et subscripsi hac die 19 9bris 1633.

Ita č Ego R. Gratianus Casarossius Sacrista manu p[ro]p[ri]Ŗ.

 

Io sottoscritto faccio fede che il R. D. Vincenzo Vitaliano, Preposto della Collegiata Chiesa di S. Nicola di Andria, per conto dell’Ill.mo e Rev.mo D.D. Felice, Vescovo di Andria, ha visitato il sacro sepolcro degli Apostoli.
Per tale certificazione scrissi e sottoscrissi oggi 19 novembre 1633.

Cosģ č, io Gabriele Mancino, Sacrista della Basilica Vaticana, di mio pugno.

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Io sottoscritto D. Graziano Casarossio, Monaco Cassinese e Sacrista di S. Paolo fuori Cittą, faccio fede che il R. Vincenzo Vitaliano, Preposto della Collegiata Chiesa di S. Nicola di Andria ha visitato il sacro sepolcro degli Apostoli in detta nostra Basilica, per conto dell’Ill.mo e Rev.mo DD. Felice da Cascia, Vescovo di Andria.
Per tale certificazione scrissi e sottoscrissi oggi 19 novembre 1633.

Cosģ č, io R. Graziano Casarossio, Sacrista, di mio pugno.


[Segue, in altra pagina, una breve nota di risposta della Sacra Congregazione del 24 gennaio 1634, nella quale dą parere positivo alla divisione in cinque parrocchie, purché i territori di competenza siano ben definiti e il compenso per ogni curato sia congruo, non inferiore ai cento scudi.]


NOTE

[1] Le riproduzioni delle Visitae ad Limina (visita dei sepolchi [limina→soglie all'ultraterreno] degli apostoli Pietro e Paolo) sono tratte da "Microfilm DOM - N-5228, ARCHIVIO VATICANO, Cong. Conc. Andria, P. IA".
Le Visitae ad Limina (Apostolorum Petri et Pauli) qui documentate sono quelle nuovamente istituite nel 1585, dopo il Concilio di Trento.
La data qui scritta si riferisce a quella apposta in calce alla RELAZIONE sullo STATO DELLA CHIESA inviata dal vescovo alla Santa Sede.
[2] Stando a quanto chiaramente e indiscutibilmente dichiara mons. Cassiano, suo successore il vescovo Felice Franceschini morģ nel maggio del 1639; non poté quindi essere vescovo di Andria sino al 1641, come č riportato fino ad oggi (04/2019) in tutte le cronologie ufficiali, anche vaticane.
Scrive infatti Ascanio Cassiano nella sua relazione sullo Stato della Chiesa per la "Visita ad Limina", datata 7 novembre 1644:
“Visit.[ation]is Sacrorũ Liminum munus de mense Novembris 1636 pro decimo septimo triennio adimplevit Predecessor meus, qui cum de mense Maij 1639 diem suum clausisset extremum, et exinde sedes E[pisco]palis per totum fere triennium vacasset, pro decimo octavo, et decimo nono non fuit expletum, quod ipse, qui de mense Ianuarij 1642 munus consecrat[ion]is suscepi pro vigesimo etiam meo mediante persona Ioannis Marię Torti Sacerdotis Andriensis, et de gremio Capituli Catedralis meę procuratoris specialiter deputati adimplebo.”
L'Agresti, a pag. 257 del vol. I del suo "Il Capitolo Cattedrale di Andria ed i suoi tempi", invece scrive:
Mons. Franceschini morģ nel 1641. Egli fu seppellito nella Cappella di S. Riccardo (messa nel Duomo), dove, ancor vivente, vi avea fatto costruire il suo sepolcro, come si apprende dalla lapide, che lo ricorda.
FELIX FRANCESCHINUS
EPISCOPUS ANDRIENSIS
SEPULCRUM HOC SIBI VIVUS PRĘPARAVIT
ANNO MDCXXX
OBIIT DIE XII MENSIS IULII MDCXLI
Poiché l'epigrafe fu forse realizzata mentre era ancora vivente (come in essa era scritto), č probabile che la data della morte, ma anche quella precedente della preparazione, siano state scolpite molto dopo la sua scomparsa prendendo per buona quella annotata da uno storico, come l'Ughelli o il Cappelletti; infatti č certamente errata nella lapide anche la data della preparazione della tomba "MDCXXX = 1630" in quanto mons. Franceschini fu eletto vescovo di Andria ben due anni dopo tale data, il 26/04/1632.
[3] Le parentesi quadre indicano lettere non presenti per abbreviazione.
I puntini di sospensione (…) o ___ indicano lettere, parole o gruppi di parole di difficile lettura sul manoscritto, non solo molto antico ma anche non perfettamente riprodotto.
Il grassetto ed il corsivo non sono presenti nel testo originale.

Francescini Felice, vescovo di Andria - litografia di Vincenzo Coronelli, 1716