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Atti relativi alla Erezione delle sei Parrocchie della Città di Andria

Fatta dall’Ill.mo e Rev.mo Mons. D. Gioan Giuseppe Longobardi Vescovo della medesima Città

di Mons. Gioan Giuseppe Longobardi (vescovo di Andria dal 1852 al 1870)


Titolo I.
Capo I. – Relazione dell’Ordinario Diocesano alla Santità di N. S. Pio Papa IX.

Beatissimo Padre

Il Vescovo di Andria espone umilmente a V. B. come la Città di Andria (eccetto il Paese nominato Montemilone), una a Minervino e Canosa, altri luoghi della sua Diocesi, non hanno mai avuto Parrocchie fondate a norma di quanto prescrive il Sacro Concilio di Trento, ma sempre la cura delle anime ha riseduto abitualmente penes Capitula: e questi hanno nominato, cioè per Andria (in cui il Capitolo Cattedrale tiene per Coadiutore il Capitolo della Collegiata di S. Nicola) nel mese di agosto di ogn’anno tre sagrestani, uno maggiore che deve essere Canonico, e due minori, che debbono essere Mansionarî, per amministrare i Sacramenti del Battesimo e del Matrimonio, ed il Viatico e la Estrema Unzione agl’infermi, ed associare i cadaveri alla sepoltura. Ufficio che indistintamente devesi prestare per un anno da ogni Capitolare.

Questi poi debbono essere presentati al Vescovo per essere approvati e facoltati all’esercizio della cura delle anime puramente materiale, esclusa però l’assistenza delle anime de’moribondi, che per turnum si deve prestare da tutti, non essendo di loro obbligo. E qui appare manifestamente il disordine, che vi regna per non sapersi dal popolo chi deve chiamare per ricevere gli estremi aiuti in morte.

Siffatto sistema di sostenere la cura delle anime non è da riprovarsi a prima vista, avendo riguardo ai tempi, ne’ quali fu introdotto. Allora gli ecclesiastici canonicamente vivendo sotto la personale direzione del Vescovo, si conservavano nello spirito del loro stato, e per cui si avevano tanti Pastori, ossia Parrochi, quanti erano i membri della vita canonica, i quali gareggiavano nello zelo di promuovere la gloria di Dio, e la salute delle anime. Abolita la vita canonica, e vivendo ciascuno nella propria casa, quello spirito animatore di fervida carità si è in molti intiepidito, e questi quærunt quæ sua sunt, non quæ Jesu Christi. Allora le Diocesi non erano cotanto estese, come al presente lo sono, e per cui il Vescovo dovendo reggere un popolo solo, e questi di un numero competente di anime composto, facilmente la poteva fare da Parroco, ed i suoi sacerdoti da tanti Coadiutori. In fatti Andria ne’ tempi andati era sola, e non contava che ottomila abitanti: al presente ne numera trentamila.

In fine i Vescovi non erano per l’addietro distratti come al presente da tante cure estranee al loro Pastoral Ministero, rese però necessarie dalla nequizia de’ tempi, e dalla perdita del Foro esterno, e del privilegio del Foro: e queste sono la corrispondenza co’ Reali Ministeri, co’ Tribunali, coll’ Intendente della Provincia, e col Sottintendente del Distretto, la quale assorbisce la maggior parte del tempo.

Dagli esposti motivi fondatamente rileverà la Santità Vostra l’abbandono delle anime per la mancanza de’ sacri Pastori, e che a questa non può onninamente rimediare il solo Vescovo. La sua sollecitudine pastorale, per quanto siasi costante, non risanerà che poche piaghe. Imperciocché mancando chi ex officio conoscerle è tenuto; conosciute ripararle; e laddove non riesca, riferirle al Vescovo, perché vi desse i rimedî. Mancando pertanto i Parrochi, manca chi ex officio et conscientia adempia ai succennati doveri; quindi il Vescovo allora viene a conoscere le piaghe delle sue pecorelle, quando già son divenute cancrenose, e forse insanabili.

In fatti chi vigila, se i genitori adempiano al dovere di mandare i loro figli alla dottrina cristiana? nessuno. Chi ammonisce i giovani a non frequentare in ogni sera la casa delle loro innamorate? nessuno. Chi prende conto de’ mariti separati dalle loro proprie mogli, e viceversa di queste divise dai mariti? nessuno. Chi guarda la condotta di alcuni ecclesiastici scandalosi? nessuno. Chi zela la frequenza de’ Sacramenti nel popolo? nessuno. Chi si adopera per radunare la gente oziosa nelle piazze, e condurla alla Chiesa ne’ di domenicali e festivi? nessuno. Chi prende cura delle vedove? nessuno. Chi degli orfani? nessuno. Chi ex officio informa il Vescovo dei bisogni spirituali e temporali? nessuno. Chi visita gl’infermi, a provvederli ne’ loro spirituali e temporali bisogni? nessuno.

A confermare quanto l’Oratore ha l’onore rassegnare brevemente alla S. V., basterà riferire il fatto seguente. Erano già passati quattro anni da che reggeva la Chiesa di Andria, e ne’ quali non si ristette dal ricercare in tutť i modi gli scandali dominanti nella Città: eppure nella Missione fatta venire da Napoli venne a conoscere quattro concubinati pubblici, esistenti prima della sua venuta. Esso poi conosce qualche cosa mediante l’opra di qualche buono ecclesiastico, o laico, che ex charitate gliela riferiscono, altrimenti nulla saprebbe.

Impertanto dalla breve narrativa de’ mali che derivano dalla mancanza de’ Parrochi, potrà bene rilevare la S. V. quanta giustizia assiste l’Oratore nel chiedere dalla Santa Sede Apostolica, per l’organo di cotesta Sacra Congregazione del Concilio, la facoltà d’istituirle canonicamente, e si nella Città, come nella Diocesi. Se non che, volendo agire con prudenza e maturità di consiglio in caso di tanto rilievo, proporrebbe d’istituirle prima in Andria, poscia gradatamente nelle altre due Città senza limite di tempo, rimettendosi il tutto al suo giudizio e prudenza.

     Articolo I.
Della Istituzione.

Andria conta al presente 30mila abitanti, e di anno in anno aumenta la popolazione per l’inoculazione del vajuolo, per la bontà del clima, e per i mezzi sufficienti alla vita. In fatti i nati in ciascun anno superano di un terzo i morti. Quindi sarebbero necessarie, per lo meno sei Parrocchie, cioè la Cattedrale, la Collegiata di S. Nicola, quella di S. Agostino, la SS.ma Annunziata, S. Domenico, e S. Francesco, assegnandosi a ciascheduna dal Vescovo il territorio, contenente più o meno cinquemila abitanti. Con ciò si otterrebbe l’inestimabile vantaggio, che sei distinti Pastori sotto la vigilanza del Vescovo veglierebbero ex justitia et conscientia sulle rispettive loro greggi. E poiché il solo Parroco non basterebbe al disimpegno di tutti i doveri annessi alla cura delle anime, si assegnerebbero due Coadjutori per ogni Parroco.

     Articolo II.
Della Congrua.

Essendo pur cosa giusta e doverosa che l’Operaio si abbia meritato la mercede, e questa gli si assegni, dignus est enim operarius mercede sua; ne viene di necessità l’assegnamento della Congrua a ciaschedun Parroco per la sua sussistenza, e pel disimpegno de’ doveri inerenti al suo ministero, come anche un’ annua pensione ai due Coadjutori. Attenendosi pertanto l’Oratore all’articolo VII. dell’ultimo Concordato, stipulato dalla S. Sede, e dal Re del Regno delle due Sicilie, nel quale fu convenuto, che la Congrua di quelle Parrocchie dovrebbe essere almeno di ducati 200, come l’annua pensione pe’ Coadjutori almeno di ducati 30 per cadauno, ai quali aggiunta quella che dovrebbe corrispondersi dal Comune al sotto-Parroco in vigore dell’articolo citato, potrebbero bastare al loro sostentamento. Tale risultamento per altro si avrebbe per troppo scarso, quando non si prenda in considerazione, che l’esercizio della cura debbe valere come principale requisito per ottare al canonicato sì della Cattedrale, come delle due Collegiate. E quale de’ miei successori potrebbe mancare a quest’atto di giustizia distributiva? Non è possibile a mio giudizio, che un Vescovo dimentichi un Pastore di anime nelle provviste de’ canonicati, con far poco conto delle più preziose fatiche dell’ecclesiastico ministero.

      Articolo III.
De’ Fondi della Congrua.

Benché il S. C. di Trento nella sess. 21. c. 4. de reform, faculti il Vescovo a fondare nuove Parrocchie conoscendone il bisogno, ed assegnare loro la Congrua dalle rendite delle Chiese Matrici, pure attesa la natura delle Chiese di Andria, non si può arbitrare il Vescovo ciò fare senza speciale autorizzazione della S. Sede Apostolica. Imperciocché le rendite tutte costituiscono due sole categorie, l’una appellata Massa Corale, l’altra Massa di Messe. Alla prima partecipano i soli Canonici, alla seconda Canonici e Mansionari egualmente. Per formare intanto la Congrua delle sei Parrocchie potrebbero sopprimersi 7 Canonicati dei sessanta formanti il Capitolo della Cattedrale, dei quali vacano al presente undici per mancanza di soggetti. La soppressione de’ succennati Canonicati darebbe la rendita di ducati 900, computata la sola partecipazione annuale della Massa Corale di ognuno, tenendo in considerazione il più ed il meno, cui essa potrebbe eventualmente ascendere.

Gli altri ducati 600, complemento de’ ducati 1500, formanti il pieno delle sei Congrue potrebbero benissimo prelevarsi dalla rendita del pio Legato del fu canonico Ponza, istituito a favore del Capitolo di S. Nicola in un vistoso fondo, la cui rendita deve impiegarsi pel culto della Cappella in onore di detto Santo, sistente nella di lui Chiesa. La suddetta rendita, fittato fedelmente il fondo, potrebbe essere co’ prezzi correnti, di duc. 2mila incirca, mentrecché le spese di culto non ammontano annualmente, che presso a poco a duc. 300.

      Articolo IV.
Della natura delle Parrocchie.

Le sei Parrocchie dovrebbero essere di libera collazione del Vescovo, seguendosi per l’ordinario la norma prescritta dal S. G. di Trento, sess. 24, cap. 18 de reform., e non già de jure Patronatus dei Capitoli dotanti. E ciò per le seguenti ragioni che si umiliano alla S. V.

Riserbandosi il patronato ai mentovati Capitoli, la presentazione de’ soggetti sarebbe, come l’esperienza dimostra, sempre spirata dallo spirito di partito, e non già dallo spirito di Dio; quindi non si presenterebbero almeno che soggetti indifferenti, che il Vescovo in jure non potrebbe rigettare, ed allora il rimedio apposto sarebbe peggiore del presente male, dappoichè al presente i sagrestani possono rimuoversi dal Vescovo, ma allora per rimuovere il Parroco ci vorrebbe un processo canonico, e mentre questo si espleterebbe, non sempre si può ottenere un esito giudiziario, perché spesso accade che i deponenti consentono a deporre i crimini di un Parroco al Vescovo in secreto, o al confessore cum venia per dirli al Vescovo, ma difficilmente s’inducono a deporre nel giudizio per tema di qualche grave danno, nell’onore, nella persona, e nella roba.

Istituendosi poi le Parrocchie di libera collazione, si avrebbe il beneficio di esigere dal Comune l’assegnamento annuale per il sotto-Parroco, giusta l’articolo VII. dell’ultimo Concordato, altrimenti non si ha diritto a pretenderlo. In ultimo si potrebbe stabilire che il Parroco della Cattedrale fosse l’Arciprete pro tempore, seconda Dignità del Capitolo, la quale si provvederebbe per l’avvenire giusta la mente del S. C. di Trento, sess. 24, cap. 18, de reform.; e laddove l’Arciprete attuale ripugnasse assumere questa cura, allora durante la di lui vita, potrebbe il Vescovo nominare un Vicario Curato, facendogli corrispondere dal Capitolo la congrua stabilita.

Inoltre quello di S. Nicola potrebb’essere il Prevosto pro tempore prima Dignità, nel modo come si è detto di sopra, e lo si potrà sin da ora, perché vaca da anni tre la Dignità suddetta, che per questo fine non è stata da me provveduta, essendo di libera collazione del Vescovo, giusta quanto si è riferito nella Relazione della Chiesa.

Infine l’Oratore prega la S. V. concedergli la grazia di potere il tutto eseguire, come meglio potrà, e stimerà per quiete e tranquillità di sua coscienza ne’ dubbi che potranno insorgere nella esecuzione della corrispondente Bolla Apostolica, la quale appena avrà ricevuta il desiderato compimento, non mancherà l’Oratore informarne la S. V. Che ecc.


[Tratto da: “Atti relativi alla Erezione delle sei Parrocchie della Città di Andria, Fatta dall’Ill.mo e Rev.mo Mons. D. Gioan Giuseppe Longobardi Vescovo della medesima Città, in conformità del Decreto Pontificio del 23 APRILE 1857, e del Sovrano Beneplacito del 31 agosto 1857, seguiti da taluni documenti anteriori, propri ad argomentare della estrema necessità di tale erezione”, Napoli, Tipografia di Gaetano Gardamone, 1858.]