di Mons. Gioan Giuseppe Longobardi (vescovo di Andria dal 1852 al 1870)
Al Sig. Consultore Delegato per lo Regio Exequatur.
Il Vescovo di Andria espone che avendo ottenuto l’annesso Decreto Pontificio, col quale viene facoltato ad erigere sei Parrocchie nella Città di Andria, e di abolire sette Canonicati, ne dimanda il Regio Exequatur.
Luigi Firrao, Procuratore.
Il Consultore Delegato per la impartizione del Regio Exequatur.
1.° Resta soppressa la Cura abituale, ed attuale di tutta la Città di Andria, che è presso il Capitolo Cattedrale, con l’aiuto della Chiesa Collegiata di S. Nicola, con stabilirsi sei Parrocchie con la pienezza de’ diritti parrocchiali, con fonte battesimale, e circoscrizione del territorio ad ognuno per l’assegno del numero delle anime.
2.° Di doversi stabilire dette Parrocchie, la prima nella Chiesa Cattedrale, la seconda nella Collegiata di S. Nicola, la terza nella Collegiata dell’Annunziata, la quarta nella Chiesa di S. Agostino, la quinta in quella di S. Domenico, e la sesta in quella di S. Francesco. Che dette Parrocchie sieno di libera collazione, eccettuata quella della Cattedrale, dandosi il patronato ecclesiastico al Capitolo.
3.º Di scegliersi dal Parroco un Coadjutore, col consenso però del Vescovo.
4.° La Congrua da assegnarsi ad ogni Parrocchia non minore dell’annua rendita di ducati duecento per il Parroco, e ducati cinquanta al Coadjutore, oltre degli altri proventi incerti. Per dare la rendita alle dette Parrocchie, restano in perpetuo soppressi sette Canonicati dal numero di undici, che ora sono vacanti nella Cattedrale, ed il dippiù prelevarsi dal Legato Ponza, lasciato alla Collegiata di S. Nicola.
3.° All’Arcipretura, seconda Dignità della Cattedrale, di unirsi in perpetuo la cura delle anime, e di provvedersi nel modo, come di sopra si è detto, e per non ritardarsi l’esecuzione, che si assegna all’attuale Arciprete seconda Dignità la cura delle anime; ovvero se questi vi rinunzii, finché non vachi detta Dignità, di assegnarsi un Vicario Curato.
6.° Alla Prepositura 1.ª Dignità della Collegiata di S. Nicola, ora vacante, che si unisca la cura delle anime.
7.° Che tanto il Preposito della Collegiata, come gli altri Parrochi, sieno tenuti in ogni anno ad una prestazione di cinque libbre di cera lavorata alla Chiesa Cattedrale nella festa del S. Titolare in ossequio della Matricità.
Si esegua il Pontificio Rescritto ne’ termini del citato Real Rescritto.
Napoli 9 settembre 1857.
Capomazza
[Tratto da: “Atti relativi alla Erezione delle sei Parrocchie della Città di Andria, Fatta dall’Ill.mo e Rev.mo Mons. D. Gioan Giuseppe Longobardi Vescovo della medesima Città, in conformità del Decreto Pontificio del 23 APRILE 1857, e del Sovrano Beneplacito del 31 agosto 1857, seguiti da taluni documenti anteriori, propri ad argomentare della estrema necessità di tale erezione”, Napoli, Tipografia di Gaetano Gardamone, 1858.]