di Mons. Gioan Giuseppe Longobardi (vescovo di Andria dal 1852 al 1870)
«… … … Quo vero ad residentiam Parochorum apud suas Parochias, nulla hic cognitio habetur; ex eo quia nullus Rector, nullusque certus Parochus constitutus reperitur, qui per se curam explet. Animarum cura, et ejus exercitium penes Episcopum residet, et Capitulum tum Ecclesię Cathedralis, quę unica Parochialis est, tum Ecclesię Collegiatę S. Nicolai; idcirco non videtur quis residere valeat in Parochiis, pręsertim in hac hypothesi, in qua omnes quot sunt Sacerdotes utriusque Capituli, Parochi esse videntur. De facto jam eorum singuli cum licentia Episcopi, qui omnium est Parochus, Sacramenta populo administrant, aliaque gerunt, quę, si vere Parochi forent, omnino gerenda venirent, et adimplenda, pro omnimoda, et plenaria animarum Cura, ea edocentes, quę scire omnibus necessarium est ad salutem, ac salutaribus verbis pascentes in unaquaque Dominica, cęterisque festivis diebus cum explicatione Sacrosancti Evangelii. Pueros et adolescentes Fidei rudimenta instruunt, ac eos singulis Dominicis, cęterisque diebus festivis obedientiam edocent erga domum debitam, et parentes, in omnibus servata forma Constitutionis SS.mi D.ni Nostri f.[elicis] r.[ecordationis] incipientis Etsi minime Nobis dubitandum non sit. Hoc tantum abest, quod ex sacerdotibus prędictis nemo in Dominicis et festis de pręcepto Missam pro populo applicet, etc.»
Super quibus hoc pacto Sacra Concilii Congregatio die 14 Martii 1750 respondebat:
«… … … Verum est ne aliquis inter eos speciatim, qui matrimoniis celebrandis assistat, qui consuetas denunciationes coram populo faciat, qui sepulchrorum jura, et cęrimonias moderetur, qui sacris abluat Baptismatis undis, ne eę oriantur confusiones, quibus certis constitulis sive Parochis, sive Vicariis Sacri Canones obviam ire voluerunt, et ut videamus num Dioecesis tuę regimen hac in parte sit tollerandum? etc.»
« … … … In omnibus hisce tribus Ecclesiis (Cathedralis, S. Nicolai, et SS.mę Annuntiatę) quotidie post Vesperas ab uno e Sacristis exponitur Sacra Pixis, atque fusis Deo precibus, datur benedictio populo frequenti. Ex prędicta ratione equidem mercenaria, qua Cura animarum geritur, Sacramentaque administrantur in tribus pręfatis Andrię Ecclesiis, E.mi et R.mi D.ni, nequeo salis cumulate, significare, quę, et quot irrumpant mala in Vineam Domini Sabaoth!
Pręcipua tamen sunt, quod deficiente Pastore, idest ordinario Parocho, disperguntur oves. Sępius enim evenit,
ut infirmi moriantur pene sine ulla adsistentia, et aliquando, proh animi mei dolor! sine adjumento Extremę Unctionis;
ut tot inter Sacerdotes desit, qui suum agnoscens ministerium ęgros visitet, illos in Domino confortaturus;
qui pauperes intelligens illos curet, illis que opituletur; qui suas cognoscens oves, lupo obsistat in gregem irruenti;
quapropter omnia vitiorum genera, ne exceptis quidem usuris, concubinatibus, scandalis publicis,
ubique serpunt et debacchantur; mihi interea deest ordinarius Parochus, vel cum quo conquerar, vel a quo villicationis rationem petam muneri meo satisfacturus.
Hęc aliaque mala Ecclesiam Dei miserrime vexantia significavi SS. P. Litteris Beatitudini Suę datis Octobre proxime elapso.
Et quamvis SS. P. dignatus sit mihi respondere die 4 Deēembris 1822, ut hęc eadem accurate referrem S. Congregationi Concilii,
cui mandaverat ut res definiretur, ego tamen non adhuc sum id executus,
quia multis retro diebus mihi Ministerialiter pervenit nova ratio adsignandi in Ecclesiis Titulos, cujus auctor Puteolorum Episcopus,
in qua inter alia institutio Parochorum, ubi desint, commendatur, et pręcipitur.
Hac de re nonnulla exposui dubia Regio Ministro Rerum Ecclesiasticarum, cujus responsio pendet adhuc.»
« … … … Tertia facultas (inter postulata) instituendi mihi fas sit Parochos Ordinarios, et perpetuos juxta S. C. Tridentinum in his meis Ecclesiis, in quibus desunt non sine gravissimo animorum damno, dandique ipsis Coadjutores, adsignando illis Congruam ex comuni Massa Chorali, juxta ultima conventa, istis vero prudens stipendium.»
Nunziatura Apostolica 17 dicembre 1824.
Eccellenza
Il Vescovo di Andria nel formare i piani delle Chiese ricettizie di quella Diocesi, spediti in questo Real Ministero degli Affari Ecclesiastici, e rimessi per l’esame alla Commissione de’ Vescovi, si duole dell’attuale sistema dell’esercizio della Cura delle anime. Questa si esercita promiscuamente dal Clero della Cattedrale, e da quello della Collegiata di S. Nicola del medesimo Comune, senza determinato territorio. Gli abitanti possono adire l’una e l’altra Chiesa per la percezione de’ Sacramenti, e per gli altri atti appartenenti alla Cura.
Il Clero della Cattedrale, quantunque sostenga che la sua Chiesa sia unica Parrocchiale dell’antica Diocesi di Andria, e che la sua Cura abituale risieda presso del Capitolo, elegge in ogni anno due preti dal suo seno col nome di Sacrestani, e costoro esercitano la Cura attuale senza che l’Arciprete, che č una Dignitą del Capitolo, punto vi s’ingerisca. I detti esercenti della Cura attuale, o in ogni atto di Battesimo e di Matrimonio, o in ogni settimana debbono dimandare dal Vescovo le necessarie facoltą.
Il Clero della Collegiata di S. Nicola di Andria abbenchč sostenga di essere Curato senza dipendenza dalla Cattedrale, fa la medesima elezione annuale di coloro che esercitano la Cura attuale. Costoro dimandano le facoltą necessarie al Vescovo collo stesso metodo indicato.
Ciņ ha prodotto due gravissimi disordini, ai quali si č tentato in altri tempi di ovviare, ma niuno effetto si č ottenuto. Il primo disordine si č, che essendo la Cura delle anime promiscuamente esercitata, gli abitanti non hanno un Pastore certo e determinato, da cui potessero esigere con dritto la Cura spirituale. Gli esercenti annuali della Cura attuale niun pensiero si danno per una Cura propria e necessaria per i loro filiani, non essendo questi egualmente certi, e determinati.
L’istruzione cristiana č trascurata totalmente, non essendovi un Pastore incaricato di ciņ, e sovente avviene, che per la promiscua Cura il popolo non trova da chi possa con sicurezza ricevere gli aiuti spirituali.
L’altro disordine gravissimo si č manifestato nelle solite pretensioni di dritto, di precedenza, di giurisdizione ecc., che talvolta degradano tanto gli Ecclesiastici.
Questi due Cleri per secoli, e con ingente spesa hanno sostenuto de’ lunghi litigi ne’ Dicasteri di Roma, e quantunque la S. Congregazione del Concilio abbia imposto silenzio alle parti, pur tuttavia sono sempre pronti ed accaniti ad intentarli, ed a provocarne de’ nuovi.
Il Capitolo della Cattedrale per una decisione ottenuta dalla S. Congregazione del Concilio si č dichiarato abituale nella Cura delle anime, e la Chiesa Cattedrale si č tenuta come una Parrocchiale di tutta l’antica Diocesi di Andria. Da ciņ pretende che la Collegiata Curata di S. Nicola sia una sua soccorsale, ed ha esatto dal Clero di detta Chiesa alcuni segni di subordinazione, che tuttavia si praticano.
Il Clero di S. Nicola vedendosi autorizzato da secoli ad esercitare promiscuamente la Cura, rigetta dalla sua Chiesa la qualitą di soccorsale, e pretende di esercitare la Cura senza dipendenza dal Capitolo Cattedrale, abbenchč pratichi alcuni atti di dipendenza da esso.
Da ciņ la sorgente di tanti lunghi e dispendiosi litigi: da ciņ la fuga della pace in quel Clero: da ciņ il discapito di una popolazione ben numerosa nella Cura spirituale.
La Commissione ha considerato, che debbe assolutamente ovviarsi a tali disordini, troncare le funeste radici di tali litigi, ritornar la pace a quella Chiesa, e stabilire un melodo onde la popolazione sia vantaggiosamente assistita. Ella č convinta che la Religione di S. M. sarą pronta con mano forte a dissipare sģ gravi inconvenienti, e dissipare per sempre le sorgenti di tali liti, che tanto disonorano gli Ecclesiastici.
Quindi la Commissione suddetta avendo attentamente osservati i documenti, ed i ricorsi di ambe le parti rimessile da questo Real Ministero, riconosce nella Chiesa Cattedrale, la qualitą di unica Parrocchiale; ma riflette, che questa qualitą invece di vantaggiare l’utile della popolazione, lo diminuisce, per cui la S. Congregazione del Concilio, nell’atto che decisivamente accorda alla Cattedrale questa qualitą che la decora, dichiara perņ, che non puņ metterla in esecuzione per ciņ che riguarda l’amministrazione de’ Sacramenti in tutto il Territorio.
Ne deriva da ciņ che debba considerarsi come un titolo di onore di preminenza, e non gią un titolo di reale esercizio. Ciņ posto, deve conservarsi nella Chiesa Cattedrale la qualitą di Matrice, ma debbonsi necessariamente abolire quegli atti di dipendenza, che riscuoteva dalla Curata di S. Nicola, che sono stati la causa di tanti lunghi e dispendiosi litigi, bastando che l’Arciprete Curato della Cattedrale conservi questo suo titolo, ed il Curato della Collegiata di S. Nicola si distingua col titolo di Vicario Curato.
Alfine di allontanare il disordine della Cura promiscua, che tanto danno arreca alla popolazione, č necessario che a norma di quanto a termini precisi si stabilisce nella sessione XXIV. del S. Concilio di Trento si divida in tre determinati Circondarī l’antica Diocesi di Andria, e si costituiscano tre Curati secondo le forme canoniche, cioč nella Chiesa Collegiata di S. Nicola, e nella Chiesa attualmente non Curata della Santissima Annunziala, col titolo di Vicario curato, i quali esercitino la Cura delle anime colla dipendenza del Vescovo pienamente nel proprio Circondario, senza essere obbligati, come tutti gli altri Parrochi, a prendere il permesso dall’Ordinario, o a ciascuno atto, o settimanalmente.
Dietro questi riflessi pertanto č voto della Commissione, che il Vescovo venga assolutamente alla partizione de’ tre Circondarī senz’altro indugio, ed affigga gli editti pel concorso, onde istallare canonicamente i nuovi Curati. Si avvisa perņ la suddetta Commissione, che se l’Arciprete attuale della Cattedrale, e quello che esercita la Cura della Collegiata di S. Nicola si ascrivono al concorso, e restano eletti, prendano a loro peso come veri Parrochi la Cura delle anime.
Se poi non vorranno ascriversi, o ascritti non saranno eletti, la Cura sarą di coloro, che dall’Ordinario verranno dichiarati Curati, col dritto alla congrua assegnata, e quelli intanto, loro vita durante, conserveranno la Dignitą, e la prebenda di cui ora godono. Dopo la morte de’ suddetti Curati entreranno subito nella loro dignitą e grado; e cosģ resterą fissato per tutto il tempo avvenire, e cosģ eserciterą sempre la Cura nella Cattedrale l’Arciprete Curato, e nelle due Parrocchie i rispettivi Preposti col titolo di Vicario Curato.
La Commissione finalmente fa presente all’Eccellenza Sua, che le pretensioni esposte negli ultimi ricorsi dai rispettivi Capitoli, oltre a che non sono fermamente appoggiate, sono dirette a mantenere viva la face della discordia tra loro, e le sorgenti di nuovi e lunghi litigi, con grave scandalo della popolazione, e rammarico del Vescovo, che desidera ardentemente di vedere stabilita la pace, e con grandissimo discapito della Cura delle anime. E poiché i litigi tra gli Ecclesiastici, che riguardano titoli, preminenze, dipendenza, ecc., non possono annientarsi, che con la mano forte ed imparziale di S. M., perciņ la medesima prega l’Eccellenza Sua a volersi degnare di far subito presente al Re il suo avviso, e qualora lo trovi ragionevole e giusto, proteggerlo con efficacia, e dare quelle energiche disposizioni, di cui abbisogna il presente caso.
In questo momento rinnovo all’Eccellenza Vostra i sentimenti della mia distinta stima, ed alta considerazione.
Il Nunzio Apostolico
Presidente della Commissione dei Vescovi
Commissione di Giustizia ed Ecclesiastico – Sessione del 23 Luglio 1827 – Verbale N.° 137 – Spedito lģ 10 Agosto 1827 – N.° 468.
Sulle controversie, che fervono tra il Capitolo Cattedrale della Cittą di Andria, e la Collegiata della stessa Cittą sotto il titolo di S. Nicola, intorno al titolo ed alla Cura Parrocchiale della Cittą medesima, avendo S. M. con Sovrano Rescritto de’ 5 Luglio del passato anno 1826, per la Real Segreteria degli Affari Ecclesiastici rimessi i contradittorī ricorsi, e rispettivi documenti delle due parti alla Consulta de’ suoi Reali Dominii di qua dal Faro, con ordine di discutere l’affare e proporre il suo avviso.
Avendo seguentemente la M. S. rimessi altri ricorsi, ed altri documenti, ora dell’una parte, ora dell’altra, con posteriori Rescritti de’ 26 Luglio, e 23 Dicembre dello stesso Anno 1826, de’ 21 Febbrajo, e de’ 2 Maggio corrente Anno 1827.
Ed essendosi degnata la prefata M. S. di comunicare alla Consulta con altro Real Rescritto de’ 15 Febbrajo corrente un Rapporto del Commissario Pontificio per la esecuzione del Concordato, nel quale viene espresso un parere della Commissione de’ Vescovi circa un nuovo Stabilimento Parrocchiale nel Comune di Andria, diretto non solo a sedare le annose controversie tra il Capitolo, e S. Nicola, ma principalmente a promuovere l’utile spirituale di quella Cittą, mediante una Cura di anime pił regolare; parere di cui la stessa Consulta implorņ la comunicazione, dopo averne rilevata la esistenza dalle carte gią prima rimessele.
La Commissione della Consulta medesima incaricata degli Affari di Giustizia, ed Ecclesiastici, nella sessione di oggi 23 del corrente Luglio 1827.
A rapporto del signor Consultore Capone.
Dopo avere, e prima, ed in seguito della remissione del parere de’ Vescovi discusso in molte sessioni l’affare, che prende la sua origine dal secolo XII., quando spogliato il Casale di Trimoggio, la Chiesa Curata del medesimo fu ricevuta dal Vescovo Desidio nella Cittą di Andria, conservandole tutt’i beni che possedeva, ed ammettendola senza distinzione di Territorio alla partecipazione della Cura delle anime della Cittą di Andria, dove unica Parrocchia era la Cattedrale; ha determinato di rassegnare a S. M. quanto siegue:
2.° La stessa Commissione della Consulta in coerenza delle esposte cose, e d’accordo sempre colla Commissione de Vescovi, ha per vero, e per giusto, che la qualitą di unica Parrocchiale si debba considerare nella Cattedrale come un titolo di preminenza e di onore, non gią come un titolo di reale esercizio, e se le debba conservare la qualitą di Matrice, ma abolendosi quegli atti di dipendenza, che riscuoteva dalla Curata di S. Nicola, bastando che l’Arciprete Curato della Cattedrale conservi questo suo titolo, ed il curato di S. Nicola si distingua col titolo di Vicario Curato, per non pregiudicare alla qualitą di Matrice, che si deve conservare alla Cattedrale.
3.° Opina similmente la Commissione della Consulta di accordo con quella de’ Vescovi, che abolendosi la promiscuitą della Cura, e dandosi luogo alla divisione effettiva del Territorio quoad exercitium, come fu giudicato dalla S. Congregazione del Concilio, si facciano dell’antica Diocesi di Andria tre Ottine, come l’attual Vescovo ha proposto, costituendovisi tre Curati secondo le forme canoniche, la prima da curarsi dal Capitolo Cattedrale per mezzo d’un Arciprete Curato: la seconda dalla Chiesa gią Curata di S. Nicola: e la terza dalla Chiesa ora non curata dell’Annunziata, per mezzo di due Vicarii Curati da stabilirsi nelle medesime; i quali due Vicarii Curati, e l’Arciprete Curato, esercitino le rispettive Cure pienamente, e ciascuno nel proprio Distretto, colla sola dipendenza dal Vescovo, ma senza obbligo di prendere da Lui il permesso, o di settimana in settimana, o di volta in volta, come ora praticano i preti, che esercitano la Cura cosģ nel Capitolo, come nella Chiesa di S. Nicola.
4.° Opina finalmente la Commissione della Consulta, insieme con quella de’ Vescovi, che la destinazione de’ Curati si debba fare canonicamente, previi Editti pel concorso. Ma se l’Arciprete attuale della Cattedrale, e il Parroco della Collegiata di S. Nicola si vorranno ascrivere al concorso, e restino eletti, prendano a loro peso come veri e perpetui Curati il governo delle anime. Se non vorranno ascriversi, o ascritti non saranno eletti, la Cura sarą di coloro, che dall’Ordinario verranno dichiarati Curati col diritto alla Congrua, e quelli durante la loro vita, conserveranno la loro dignitą, e la Prebenda di cui ora godono. Dopo la morte di costoro, i Curati entreranno subito nella Dignitą, e nel grado de’ medesimi, e cosģ si continuerą per tutto il tempo avvenire, con esercitarsi sempre la Cura nella Cattedrale dall’Arciprete Curato, e nelle due Parrocchie dai rispettivi Prevosti, col titolo di Vicarii Curati.
5.° Finalmente č di avviso la Commissione della Consulta, che convenga ordinarsi la sollecita esecuzione della proposta divisione di Territorio nelle tre indicate Chiese, se S.M. sia per approvarla, e che convenga imporsi un perpetuo silenzio e pił efficace di quello, che gią la Congregazione prescrisse; proibendosi assolutamente qualunque ricorso ulteriore sulle cose risolute, e sulle vicendevoli pretensioni delle parti, che si abbiano ad avere come sopite ed estinte.
Firmati – Principe di Cardito Presidente. – Monsignor Rosini vice-Presidente. – Belvedere. – Canofari. – Colajanni. – Criteni.
Il Segretario – Bisogni.
Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici – 2.° Ripartimento –N.°7132 – Napoli 20 Luglio 1833.
Ill.mo e Rev.mo Signore
L’Antecessore di V.S. Ill.ma e R.ma nell’inviare i piani di titoli di sacra Ordinazione formali per la Cattedrale e per le Collegiate di S. Nicola e della SS. Annunziata di Andria fece rilevare la necessitą di modificarsi l’attuale sistema di Cura di anime del cennato Comune, che per non trovarsi affidata ai Curati atti e determinati, ma esercitata promiscuamente dal Capitolo della Cattedrale, qualificata unica Chiesa Matrice Parrocchiale, e dal Capitolo della Collegiata di S. Nicola, quale coadjutrice, non puņ andar esente da gravi inconvenienti.
La Commissione de’ Vescovi uniformandosi al progetto del Prelato ora defunto, fu di avviso di approvarsi la proposizione da costui fatta, di dividersi in tre distinti Circondarii il Territorio di Andria, popolato di oltre ventimila anime, e di fissarsi tre Curati perpetui, uno nella Cattedrale col titolo di Parroco, e gli altri due col titolo di Vicarii Curati, uno nella Collegiata di S. Nicola, e l’altro in quella non Curata della SS. Annunziata.
In veduta di ricorsi avanzati dal Capitolo della Cattedrale, e della Collegiata di S. Nicola, avendo sott’occhio la dichiarazione del dģ 10 Febbrajo 1759 della S. Congregazione del Concilio, esecutoriata in Regno, di essere la Chiesa Cattedrale l’unica Parrocchiale, e quella di S. Nicola mera Coadjutrice, ma di non potere per questo la prima esercitare da sé lutta la Cura, e la totale amministrazione de’ Sacramenti; e di dovere infine esservi luogo ad una divisione di Territorio quoad exercitium curę animarum tantum; opinņ inoltre la stessa Commissione, che conservata nella Cattedrale la qualitą di Matrice si abolissero gli atti di dipendenza da essa pretesi riscuotere dalla Curata di S. Nicola: che i summentovati tre Curati dovessero esercitare la Cura colla piena dipendenza dal Vescovo, ma senza obbligo di prendere il di lui permesso, come attualmente si pratica, in ciascun atto, o in ogni settimana.
Portņ in fine la divisata Commissione parere, che la provvista di tali Cure fosse a concorso, e che se l’attuale Arciprete della Cattedrale ed i Prevosti attuali delle due Collegiate si ascriveranno al concorso, e resteranno eletti, prenderanno a loro peso la Cura delle anime come veri Parrochi; se poi non vorranno concorrere, o concorrendo non saranno eletti, la Cura sarą di coloro che l’Ordinario dichiarerą Curati, col diritto alla congrua da assegnarsi; e intanto l’Arciprete e i Prevosti conserveranno loro vita durante la Dignitą e la prebenda, ma dopo la di loro morte i Curati subito subentreranno nella loro Dignitą e grado; cosicché in avvenire la Cura sarą sempre esercitata dall’Arciprete Curato nella Cattedrale, e dai Prevosti nelle due Collegiate col titolo di Vicarī curati.
A tal divisamento fu anche consentaneo l’avviso della Consulta di questa parte de’ Reali Domini; ma la morte sopravvenuta del Vescovo Monsignor Bolognese fece sospendere di prendersi gli ordini di S. M. in proposito.
Partecipo ora tuttocciņ a V. S. Ill.ma e Rev.ma, perché mi faccia conoscere se conviene nelle stesse idee del suo Antecessore, e nella negativa quali modifiche creda potervisi portare.
Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze,
incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
D’Andrea..
Ill.mo e Rev.mo Monsignore
Ho fatto presente a questa Commissione de’ Vescovi per incarico ricevuto sotto il dģ 14 Gennajo corrente Anno dal Ministero degli Affari Ecclesiastici, il suo rapporto del 14 Settembre 1833, riguardante il regime o Cura della popolazione intera di cotesta Cittą.
La Commissione medesima avendo replicatamente, e con tutta posatezza esaminato il cennato di Lei rapporto, ha creduto, prima di emettere il chiesto parere, direttamente informare Lei del suo divisamento in proposito.
Essa precisamente č di avviso, giusta la mente del S. Concilio di Trento, la disciplina attuale della Chiesa, e le tante riflessioni e pareri emessi all’oggetto dalla stessa Commissione sin dall’Anno 1824, in seguito della opinione del dģ Lei Antecessore, che pel bene di cotesta Cittą, pel pił retto e regolare servizio spirituale delle anime, la Cura sia piantata nel modo proposto dal di Lei Antecessore, di Curati inamovibili, previo concorso, e distribuzione canonica.
Non ho creduto intanto aggiungere nuove riflessioni alle gią fatte fin da quell’epoca, e solo dirigere a Lei anticipatamente il cennato suo divisamento, affinché Ella nella solita sua saviezza possa ben ponderare la cosa, osservando in proposito tutti gli antecedenti, e quanto si č praticato sull’oggetto, e cosģ resilire dall’opinione in cui č di non fare rinnovazione alcuna sull’attuale regime di anime in cotesta Cittą, sull’apparente timore di disturbi e litigi che potrebbero insorgere.
In proposito poi alla sua a me diretta solto il dģ 16 Dicembre prossimo passato Anno, le dico, che in questa mia Segreteria non esistono antecedenti de’ piani per cotesta Cattedrale, e per le Chiese di S. Nicola, e SS. Annunziata, giacché furono tutti respinti co’ rispettivi pareri a questa Segreteria degli Affari Ecclesiastici sin dal 1824, e perciņ da essa potrą Ella ottenerli, poiché dice non averli rinvenuti, per quante diligenze si sieno fatte in cotesto Archivio Vescovile, e con tale occasione potrą anche chiedere copia di tutt’i nostri pareri sull’assunto della Cura delle anime.
La Commissione intanto non emetterą opinione alcuna su tale diversitą di pareri, se prima Ella non mi terrą riscontrato su di ciņ. Ed č per tanto che la prego sollecitamente onorarmi di risposta sull’assunto.
Con sensi poi di vera stima passo a segnarmi
Di V. S. Ill.ma e R.ma
Napoli 9 Maggio 1838.
A.mo e D.mo servid. O.mo
Gabriele Arciv.° di Seleucia N. A...
… … … Ferendum diutius non est, ut singulis quibusque annis in Cathedrali Ecclesia Parochus innovetur; id enim canonicis dispositionibus omnino adversatur. Licet enim animarum Cura sit penes Capitulum, nihilominus ipsius exercitium ejusmodi variationibus obnoxium esse nequit, ast Capitularium tantummodo est viros idoneos ad id muneris obeundum Amplitudini Tuę sistere, quorum pręsentationi simul ac Episcopalis confirmatio accesserit, iidem absque legitima causa ab officio suo dimoveri non possunt. … … …
Romę die 15 Januarii 1836.
A. Card. Rivarola Propręfect.
J. C. Alexi de Castillis Secret..
… … … De animarum autem Cura hęc observatione digna, atque EE. VV. sapientię, judicioque submittere prorsus debeо.
Per Civitatem, et Dioecesim (pręter Ecclesiam Montismilonis, cui Archipresbyter Curatus per concursum electus animabus pręest) animarum Cura penes Capitula residet. Andrię tantum Cathedralis Capitulo illud S. Nicolai habet in sui adjutorium indistincte quidem, sine ulla limitum pręfinitione.
Unumquodque igitur illarum Ecclesiarum Capitulum nominat tres quotannis mense Augusti per turnum Ęconomos vulgo Sacrestani, quibus ab ipso Episcopo si ita placuerit, actualis animarum Cura in Sacramentorum administratione demandatur. Paroecię quidem sine Rectore, oves absque suis Pastoribus herbas persępe fatales carpentes venenosis ferarum moribus affixę sunt, eo quod incustoditum captat ovile lupus, et ut breviter dicam non alia, quam materialis habetur Cura. Formalis vero, in qua tota ovium Pastoralis sollicitudo reperitur, absolute deest. Hinc nemo est qui consuletur ei ex omnibus charis ejus; qui ex officio pravos mores reprehendat, scandala refręnet, et lupos effręnatos ab ovibus arcet. Quod magis autem animum meum dolore summo affecit, et afficiet semper, donec Paroecię instituantur in Civitate et in Dioecesi, infirmorum est cura. Sępe enim evenit, quod aliquis ex hac vita discedit sine Extremę Unctionis Sacramenti pręsidio, et Sacerdotis in extremis adsistentia; quia deficit Pastor oves suas infirmas visitans; et quod magis EE. VV. supremam vigilantiam requirere debet est id.
Adsistentię onus Ęconomis supradictis, seu vulgo Sacrestani, non insidet, sed omnibus Capitularibus in die nocteque per turnum. Hinc sępe accidit quod uno vocato, ire renuente, alter vocari debet, et isto medio tempore moribundus ęternitatem petit sine Sacerdotis adjutorio.
Quapropter post trinam monitionem canonicam suspensionem a Divinis latę sententię ferre contra vocatos ad adsistentiam, qui ire se recusabant, coactus fui. Et si hoc in Civitate sub Episcopo evenit, quid autem in Dioecesi? Oporteret Episcopum ubiquitate pollere, ut mala ista omnia removere. Hinc aliqui ex Prędecessoribus meis mala hęc omnia respicientes, ad istam Sacram Congregationem referre illa non defuerunt, et enixis precibus Paroeciarum institutiones postularunt. Ut autem aliquod remedium, ingruentibus hisce malis afferrem, a mei Pastoralis regiminis initio statui et exegi, ut tres Ęconomi non amplius per turnum animarum Curę servirent, sed illi tantum qui idonei reperiebantur, ad faciendam super Evangelium Homiliam, et Confessionis sacramentalis audiendę facultate potirentur, ita ut in omnibus Dominicis et Festis ab uno e tribus Missam primam celebraturo Homilia ad populam super Evangelium haberetur, et vespertinis horis Cathechesis Christiana ad erudiendam in lege Domini plebem mihi commissam, nec non in omnibus Civitatis et Dioecesis Ecclesiis, et ędiculis pueri et puellę Fidei rudimentis imbuerentur; adhibitis quoque in Cathedrali clericis Seminarii in Sacris constitutis pro pueris tantum. Quam lęta autem seges pro Dei gloria, et animarum salute paritura esset, si proprii Parochi instituerentur! … … …
De quibus omnibus, hisce pręcisis verbis Sacra Concilii Congregatio respondere dignabatur.
Eminentissimorum Patrum attentionem serio revocavit abnormissima ratio, quę inolevit penes Oppida istius Dioeceseos (excepto Montemilone) in administranda re Paroeciali. Porro viderunt, quod certoram ac stabilium rectorum defectus summopere adversatur menti Patrum Tridentinorum, et constanti hujus S. C. Disciplinę, quę fert, ut perpetuis ac stabilibus Pastoribus suus cuique grex singulatim designatus dividatur. Pręsertim vero, missis aliis inde enascentibus incomodis ac malis, illud maxime improbandum occurrit, quod ęgrotis, qui sacerdotis pręsentia indigent, alternis vicibus Canonici adsistant; quęlibet enim vel minima indiligentia in extremo mortis articulo animarum salutem in discrimen misere vocare potest. Itaque hac de re, quę maximi momenti est, mei muneris esse duxi specialem Relationem facere SS.mo D.no, qui suam mihi mentem esse declaravit, ut illico cum Capitulis eorumdem Dioeceseos Oppidorum rem agas pro rectiori noviter ineunda methodo, qua Parochialem administratio nem ad normam Sacrorum Canonum componas. Quomodo igitur gerere Te debeas, nune indicabo, Tuę cęteroquin prudentia cuncta remittens.
In primis in Cathedralis frequentissimus est Canonicorum numerus; itaque facile forsan erit aliquos canonicales Prębendas extinguere, earumque censu congruam pro tot perpetuis Parochis, et eorum adjutoribus dotem constituere, quot populi necessitatibus perferendis necessarii a Te dignoscuntur. De duobus aliis Capitulis, cum innumerata sint, ad praсfixum numerum coerceri Canonicorum portiones fortasse роterunt, atque ita subsidium in promptu Tibi erit, quo hanc rem ipsam facili negotio assequi valeas, nisi aliam aliquam rationem, quę magis expediat, proponendam habeas. Quę omnia simul ac ipse ordinaveris, statim huic Sacrę Congregationi significare ne graveris, ut SS.mo D.no N.ro referri possint, qui profecto id quod proponis, Sua Auctoritate comprobare dignabitur. Postquam vero hujusmodi negotium ad exitum perducere contigerit, tunc insuper necesse erit, ut Constitutionum Capitularium confectionem congruo dato tempore canonicis Cathedralis Ecclesię pręscribas … … …
Romę 3 Junii 1856.
A. M. Card. Cagiano Pręf.
Anton. Quaglia Secret..
[Tratto da: “Atti relativi alla Erezione delle sei Parrocchie della Cittą di Andria, Fatta dall’Ill.mo e Rev.mo Mons. D. Gioan Giuseppe Longobardi Vescovo della medesima Cittą, in conformitą del Decreto Pontificio del 23 APRILE 1857, e del Sovrano Beneplacito del 31 agosto 1857, seguiti da taluni documenti anteriori, propri ad argomentare della estrema necessitą di tale erezione”, Napoli, Tipografia di Gaetano Gardamone, 1858.]