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[manoscritto - foglio 29, recto]
[traslitterazione in caratteri stampati]
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to, con animo disgustato, come è verosimile, per le querele con cui fu preve=
nuto in Roma, ma dissimulando
, cominciò a meditare l'apertura della S. Vi=
sita, e fra pochi mesi intimatala // , l'eseguì in quella forma ch'egli medesimo
la descrive nel suo Dirittorio Andriense; Fu questa Visita celebrata nell'an=
no 1587, e continuandosi ancora nel corso dell'anno 1588, trovamo un De=
creto particolare, emanato per il buono, e pacifico regolamento della Colleg=
giata Chiesa di S.Nicola sotto il dì 9 Agosto 1588. Erasi suscitata fra quei Col=
leggiali una discordia, che ben spesso l'inducea a gravi piati, e litiggi, sopra
l'esercizio de' proprj impieghi, ed uffizj, talche il Preposito contradetto
veniva dal cantore, e questo dal Primicerio, e tutti e tre da altri Uffiziali,
e ciò avveniva sovente ne' giorni festivi, contendendosi l'un l'altro l'ese=
cuzione del proprio Uffizio. A toglier di mezzo tanto scandalo il Vescovo
stimò suo dovere metter mano, e con un decreto in S. Visita, citati giuri=
dicamente tutti li contendenti, ed udite le pretenzioni e raggioni di cad=
dauno, sedendo pro Tribunali nel luogo solito della Curia, pronuncia
e decreta: che il Preposito, come quello, che andava investito del carat=
tere di Prima Dignita, goder dovesse quelle prerogative nella Chiesa di
esso Colleggio, che nella Cattedrale godevano l'Archidiacono, e l'Arciprete:
Il Cantore di S. Nicola quelle medesime del Cantore della Cattedrale: Ed
il Primicerio, quelle istesse del Primicerio rispettivam.e nelle di loro
Chiese: e così medesimam.e ogni Uffiziale della Colleggiata Chiesa di S. Nico=
la, goder dovesse delle prerogative medesime, che godevano gli Uffizi=
ali della Cattedrale. Ed in modo, e maniera, che dalle Dignita della Cat=
tedrale si eseguivano le funzioni de' rispettivi Uffizi, eseguite si fossero
ancora dalle Dignita della Colleggiata, andando di pari in tutto, e per tut=
to gli uni a gli altri. E posto la pena a' contradittori, diè termine al gi=
udizio. nel dì 9 agosto 1588. L'ordinario Attuario D. Gian Battista Petusi
lesse, e publica questo decreto in presenza delle parti, e de' testimonj,
e soggiunge: che dal Preposito, e Cantore tal decreto fu lodato, e per=
ciò ne rendevano grazie al Vescovo; ma il Primicerio nihil dixit.
Si legge questa sentenza nel suo originale, che si conserva in Archivio.
   Dopo che emanato fù tal decreto non v'à notizia d'altro evento;
si sa soltanto, che il Vescovo spedì in Roma la sua Relazione ad Sacro
limina nell'anno 1590, in cui descrive lo stato della Diocesi, e dopo aver
riferito quello della Cattedrale, immediatam.e soggiugne quello del=
la Colleggiata di S. Nicola in questi termini: extat intra dictam
civitatem Ecclesia S. Nicolai Trimodien, quæ habet tres Dignitates
Præpositum, Cantorem, et Primicerium, habetq: Præsbyteros parti=
cipantes, sicut Cathedralis, eodemq: modo inserviunt sicut illi in
Ecclesia Cathedrali. Cura animarum spectat ad Præpositum dictæ
ecclesiæ, cui coadiuvant nonnulli sacerdotes de Capitulo ab Epi=
scopo approbati. Habet dicta Ecclesia omnia requisita in Ecclesia
Parochiali; et in ea administrantur Sacramenta. b.  Per tanto in
Andria seguitava il costume di sepellirsi i morti nella chiesa di S. Ni=
cola




//   nel dì
17 luglio


























In Archyvio
in libr.collecti.o

accompagnamento
_ eta[?]






b.  In libro
Summar.
in Archyv.o