Capitula Regni di Carlo II d'Angiò -1305

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I “Capitula Regni
emessi da Carlo II d’Angiò nel 1305




da “Registri Angioini dell'Archivio di Stato di Napoli
Reg. 1305 G. fol. 172-175.

[trascrizione del testo originale] [traduzione]

Capitula Regni pro bono statu fidelium
emanata et sancita cum Consilio Prelatorum, Comitum, Baronum, et Sapientum circa crimina, et delicta,
et formam procedendi.

Inter quos sancitur quod Iudices non sint perpetui sed annales eligendi anno quolibet die primo Settembris ab Universitatibus.
Item Boves aratorios, et instrumenta ad agricolturam pertinentia non debere capi pro debitis, filiis banditorum et foriusdicatorum exceptis heresios, et lese Maiestatis contrahendi matrimonium cum fidelibus nostris licentiam impartimur, nec oporteat eos si feudalia bona non habeant mandatum aliud nostrum impetrare.
In delicto clandestino videlicet homicidio si fuerit cristianus universitas solvat augustales centum, si vero iudeus vel saracenus 50. cum hac distinctione ut si locus commissi maleficii habeat focularia mille vel plura augustales centum persolvat, si quingenta vel plura minus quam mille augustales 50. si minus quam quingenta usque ad Centum augustales 25. si minus quam centum augustales 12. cum distinctione Cristiani, aut iudei, aut saraceni.
Inventores Thesaurorum applicent sibi inventum thesaurum si in solo proprio reperietur, cuius medietas fisco nostro quando in loco publico vel fiscali et Domino loci quando in alieno non suo quis thesaurum invenerit absque sceleratis puniendis magicis artibus.
Comites, Barones, et Feudatarii subventionem a vassallis exigant pro servitio feudali quod prestant dumodo non excedat medietatem dicti servitii, nec excedat medietatem Collecte generalis, in aliis vero Casibus exigant subventionem secundum facultates vassallorum.
Si quis in excomunicatione notoria ultra annum permanserit si Comes fuerit solvat Curie nostre unc. 24. si Baro 12. si Simplex miles (1) 6. si burgensis (2) 3. si rusticus unam et mediam, nisi infra dictum tempus absolutionem petierit, si secundo anno perduraverit solvat duplum si tertio triplum, et sic in annis singulis crescat pena.
Si feudatarius decederit testatus statuat balium filio suo minori, si intestatus Curia eligat de coniunctis defuncto, et si mater fuerit honeste vite et sobrie preferatur, sed ex secundis nuptiis funestata baliatum perdat.
Mulier dodarium (3) seu tertiariam sibi constitutam premortuo viro habeat, sed post mortem mulieris reintegretur dodarium Terre Baronie, et si non nupserit ulterius habeat in proprietatem dodarium, et si nupserit habeat usum fructum.
In Calendis Madii singule Universitates adpretium renovent ita quod infine sequentis mensis Augusti sit appretium renovatum.
Datum Neapoli per Nicolaum Fricziam de Ravello locumtenentem Protonotarii Regni Sicilie anno Domini 1305. die 26. Iunii 3.e Indict. Regnorum nostrorum ann. 21.
Reg. Ang. 1302 [forse è 1305] G. fol. 172-175.

[tratto da, Camillo Manieri Riccio, “ Studii storici fatti sopra 84 registri angioini dell’Archivio di Stato di Napoli”. Napoli, tip. Di R. Rinaldi e G. Sellitto, 1876, pp.42-43;
trascritto dall’originale dell’Harvard University Library, digitalizzato da Google]

Statuti del Regno per il benessere dei sudditi,
emanati e sanciti con il Consiglio dei Prelati, dei Conti, dei Baroni e dei Saggi, inerenti i reati e i delitti,
e le norme attuative.

In essi (statuti) si stabilisce che i Giudici non siano perpetui ma siano eletti annualmente dall’Università il 1° settembre di ogni anno.
Inoltre i buoi da aratro e tutti gli attrezzi per l’agricoltura non devono essere confiscati per debiti; ai figli dei banditi dal regno e degli esiliati, esclusi gli eretici e i sacrileghi, diamo il permesso di contrarre matrimonio con nostri fedeli, né sarà necessario che essi ottengano un nostro rescritto se non posseggono beni feudali.
Nei gravi delitti come l’omicidio l’Università versi 100 augustali se l’ucciso era un cristiano, 50 se invece era un giudeo o saraceno, con la seguente clausola: se la Città dove era avvenuto l’omicidio si componeva di 1000 o più fuochi (famiglie), versi i suddetti 100 augustali; se di 500 famiglie o molto meno di 1000, versi 50 augustali; se meno di 500 fino a 100 famiglie, 25 augustali; se meno di 100 famiglie, 12 augustali; comunque sempre distinguendo tra Cristiani e giudei o saraceni.
Coloro che scoprono dei tesori si approprino del tesoro trovato se reperito nel proprio terreno; la metà del tesoro tocca al nostro fisco se trovato in un luogo pubblico o del demanio, al Signore del luogo quando il tesoro sia trovato in altro luogo non proprio; sono esclusi (dal beneficio) gli scellerati punibili per arti magiche.
I Conti, i Baroni e i Feudatari esigano dai vassalli un contributo per il servizio feudale fornito, purché esso non superi la metà di detto servizio, né ecceda la metà dell’Imposta generale; negli altri casi, invece, esigano un contributo secondo le risorse dei vassalli.
Se qualcuno permanga in una scomunica nota per più di un anno, se è Conte, paghi alla nostra Curia 24 once, se Barone 12, se semplice Milite 6, se un nobile 3, se contadino 1½, a meno che nel frattempo non abbia chiesto l’assoluzione; se poi permanga un secondo anno pagherà il doppio, se un terzo il triplo, e in tal modo la pena aumenti di anno in anno.
Se il feudatario muore con testamento, stabilisca il tutore per il figlio minorenne, se senza testamento il Tribunale sceglie tra i congiunti del defunto, e sia preferita la madre se è stata di vita onesta e sobria, la quale però perda il baliaggio se ha contratto le seconde nozze.
Una donna abbia il dodario (dono di nozze del marito) o la terza parte del patrimonio stabilita per lei dal marito premorto, ma dopo la morte della donna tale dodario sia restituito alla terra della Baronia; inoltre se ella non si risposa, continui a possederlo, se si risposa, ne abbia l’usufrutto.
Il 1° maggio ogni Università rinnoverà i prezzi così che poi il successivo mese di agosto la nuova valutazione vada in corso.
Dato a Napoli per mezzo di Nicola Friczian di Ravello luogotenente Protonotario del Regno di Sicilia, nell’anno del Signore 1305, 3 giugno, 3.ª indizione, 21.° anno del nostro regno.

NOTE    _

(1) Miles
Miles era un figlio di un conte, o di un barone od anche di un ricco borghese, dal Re ornato del cingolo militare e al quale spesso era affidato un incarico di una certa importanza.

(2) Burgensis
Burgensis era un nobile libero da aggravi feudali.

(3) Dodarium
Dodario, o antefato, era l'insieme dei beni che lo sposo o la famiglia dello sposo corrispondeva alla sposa nel contratto di matrimonio.
“Era costume in questi tempi che lo sposo oltre all’antefato dovea donare alla sposa una certa somma pro primo osculo. E per ciò [per il primo bacio] Costanza di Marzano ebbe dallo sposo suo Amadeo de Budos in dono 40 once, oltre le 100 once di antefato, detto pure allora Dodario. Ivi [Reg. 1317 1318 A. n. 214] fol. 49.110. E Chiara di Aquino dal suo sposo Gualtiero di Sangro ebbe per il primo bacio sedecim casatas vassallorum, quas tenebat in Villa S. Angeli, que dicitur Piscecotta. Reg. 1306 1307 D. n. 165 fol. 36. t.
[da “Notamenti di Carlo De Lellis”, in opera qui citata. di Camillo Minieri Riccio, pag. 101.]