Transazione tra l’Università, ... e il Monastero delle Benedettine

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da "RASSEGNA PUGLIESE di Scienze, Lettere ed Arti"

(estratto)

LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA DELLA CITTÀ DI ANDRIA

di Giuseppe di Francesco Ceci (1863-1938)

DOCUMENTI.
II.

Transazione tra l’Università, il Monte di S. Maria della Misericordia
e il Monastero delle Benedettine


Die XVª mensis Junii IXe indictionis [1746] in civitate Andriae.
A richiesta etc. fattaci etc. per l’infrascritte parti ci siamo personalmente conferiti nel Venerabile Monistero delle Reverende Signore Donne Monache Benedettine della Congregazione Cassinese sotto il titolo della Santissima Trinità di questa città di Andria, e proprie nel supportico di detto Venerabile Monistero avanti le grate di ferro abbiamo ritrovate le infrascritte Reverende Signore Badessa e Monache di esso monastero videlicet: la S.ra D. Giovanna Friuli Badessa, D. Agnesa de Robertis, D. Serafina Malex, D. Geltruda Conoscitore, D. Aurelia d’Anelli, D. Maria Giuseppa de Risis, D. Alba Maria Scesa, D. Cecilia Tafuri, D. Massimilla Scesa, D. Marianna Guadagno, D. Emmanuella Tafuri, D. Maria Carmela Micala, D. Maria Felice Colabella, D. Maria Francesca Conoscitore, D. Maria Benedetta Sasso, D. Maria Lucia Pascarella, D. Maria Celestina Bruno, D. Maria Angela Bruni, D. Maria Edvigge Totto, D. Maria Filippa Giraci, D. Maria Teresa Insabbato, e D. Maria Michele Morselli in unum Capitulariter congregate e radunate a suono di campanello secondo il solito costume, facendo la maggior e sanior parte di esso Venerabile monastero, anzi tutto detto Venerabile Monastero rappresentantino; e consentientino in noi in quanto a questo atto e standono alle cose infrascritte coll’espresso consenso ed intervento del Reverendissimo Signor D. Domenico Saverio Cannati Vicario Generale dello Illustrissimo Monsignor Vescovo di questa città, assistendo ed intervenendo alle cose infrascritte in nome e parte di esso V. Monistero e delle suddette RR. Signore Badessa e monache presenti e di altre successive in esso Monistero in perpetuum da una parte.
E dalla parte esteriore di esse grate abbiamo parimenti trovato il Signor D. Nicolò Colavecchia General Sindaco di questa magnifica Università ed il signor D. Tommaso Tota Quarti, ambidue deputati eletti dalla suddetta magnifica Università, unitamente con detto Signor Sindaco in virtù di conclusione in publico parlamento fatta, e da inserirsi nel presente istrumento; nec non il Signor D. Federico Conoscitore e il signor notaio Vito Menduni Priori ed amministratori similmente eletti da detta Magnifica Università del Venerabile Ospedale degli Esposti, sotto il titolo di S. Maria della Misericordia di questa predetta città di Andria, parimenti agentino et intervenentino alle cose infrascritte in nome e parte di esso Venerabile Ospedale dall’altra parte.
Le predette parti e ciascuna di esse nelli nomi come sopra respettive sponteque in presenza nostra hanno dichiarato ed asserito, come ritrovandosi olim eretti in questa predetta città di Andria da tempo immemorabile quattro ospedali, il primo sotto il titolo della SS. Trinità, gli altri di S. Maria della Misericordia, di S. Riccardo e di S. Bartolomeo, ognuno separato dall’altro con casa e luogo distinto nei quali si esercitavano le opere della misericordia verso dei Peregrini, Ammalati, Febbricitanti e Feriti, cittadini ed esteri, e nell’alimentare li poveri infanti esposti; fondati detti ospedali da cinque famiglie concittadine: cioè Quarti, Fanelli, de Madio, Superbo e Gammarota, le quali ne avevano l’amministrazione e governo delle rendite e distribuzione di quelle nelli atti suddetti di ospitalità, sotto la direzione e protezione di questa magnifica Università, che per l’interesse pubblico invigilava nell’esecuzione di tante opere pie e sopraintendeva nell’amministrazione suddetta, di modo che nel 1563 avendono scoverto li Governatori di questa predetta Magnifica Università di quel tempo la poca buona amministrazione si portava nel governo dei medesimi ospedali dalle scritte famiglie indussero le medesime a far eseguire una unione subiettiva ed incorporativa dei 3 ospedali al solo Ospedale già detto della Miserieordia con restare a provedersi di procuratori e Priori per il governo del medesimo nell’elezione da farsi nel pubblico parlamento in ogni anno coll’intervento delle persone superstiti delle famiglie dei Compadroni a votare unitamente col Governo di questo pubblico.
Ed infatti tutte dette parti unitamente ne fecero istanza al vescovo di quel tempo per questa soppressione ed unione subbiettiva rispettivamente come si è detto; anzi perchè mancava in quel tempo un Monastero di Monache in questa città per comodo e decoro della medesima le suddette famiglie coll’intervento del governo di quel tempo fondarono il suddetto Monistero delle Reverende Monache sotto il titolo della SS. Trinità, dell’ordine Benedettino Cassinese, concedendoli tutto il comprensorio delle fabbriche, chiesa, campanile del cennato ospedale soppresso, come sopra, della SS. Trinità, ed obbligandosi ancora spendervi (come segui) docati mille per ridurre il detto luogo in forma di clausura monastica ed oltre a ciò si obbligarono detti Confondatori al pagamento perpetuo di ducati 100 l’anno a beneficio di detto Monistero da pagarsi dalle rendite ed. effetti di detti quattro ospedali uniti al solo ospedale della Misericordia per li priori ed amministratori di questo pro tempore per mantenimento delle Ingresse; e siccome ne ottennero il decreto ed assenso di detto Vescovo, così ne stipularono più istrumenti per gli atti del quondam Nicolangelo Facinio nel detto anno 1563 al 1.º e agli 8 Febbraio alli quali etc.; E per convalidare maggiormente la detta fondazione del Monistero, siccome la suppressione delli detti tre ospedali ed unione dei medesimi all’ospedale della Misericordia e tutte le cose di sopra istrumentate questa magnifica Università colli detti Compadroni supplicarono Pio V Sommo Pontefice allora regnante, che benignamente diede il suo apostolico beneplacito iuxta petita con un breve dato Roma in maggio 1563, ove fu stabilita questa Magnifica Università nel ius padronato perpetuo di detto Venerabile Monistero delle Reverende Monache ed altre prerogative di detta magnifica Università, come si legge dal suddetto breve, che si conserva nell’Archivio di detto venerabile Monistero.
Ed infatti in seguela di detta erezione e fondazione del Manistero predetto li Priori ed Amministratori del cennato ospedale della Misericordia pagarono a detto Venerabile Monistero per tutto l’anno 1647 la suddetta annualità delli ducati 100; ma da detto tempo essendono mancati per tutto il 1661, comparve il detto Venerabile Monistero nella Curia Vescovile di questa città contra detto ospedale e soi amministratori per la consecuzione dell’attrasso maturato et servatis servandis fu messo esso Monastero nel possesso di un’osteria ossia Taverna di esso Ospedale, sita nella strada, che si scende dall’appennino, liberata per ducati 850, e per li restanti ottenne due carra di territorio del medesimo ospedale, chiamate dell’ospedaletto site nelle pertinenze di Andria alla strada che si va in Bisceglia, vicino le terre della chiesa Cattedrale di Andria, chiamate il Carro di Maraldo, ed altri confini etc., pel prezzo di duc. 350, cosi allora apprezzate. Ma perchè in appresso non fu detto Venerabile Monistero mai soddisfatto della predetta annualità intentò giudizio di Salviano contro li Padri Benfrafelli terzi possessori dei beni obbligati all’annualità predetta et in specie sopra un forno sito sotto il suddetto Monistero delle Reverende Monache et proprie nella strada Campanile della cattedrale, nel qual giudizio si giunse fino alla monizione a sentenza nell’anno 1676 senza essersi decretato che alla fine senza contrasto delle parti nell’anno 1736 esso Monistero s’incorporò detto forno per esser reso in stato ruina come tutte l’altre fabriche di detto Monistero dal Terremoto dell’anno 1731 valutato il suddetto forno per ducati 400 in circa, sicchè andando in credito di attrasso il Monistero suddetto dall’anno 1661 con toglierne solamente il valore di detto forno pensava non solo proseguire il giudizio contro detti Padri Benfratelli nell’altri corpi rubricati, ma convenisse eziandio li detti Signori Priori e beni del suddetto Ospedale degli Esposti.
All’incontro li suddetti Signori Priori intendeano opponersi alle suddette pretensioni del cennato Venerabile Monistero e si erano già accinti a fare valida difesa delle ragioni competono a detto Ospedale, ma consideratosi per ambe parti, che ponendosi in campo una tal lite avrebbe cagionato inevitabilmente sommo dispendio e disturbo, deliberarono sin dalli mesi passati vedere amichevolmente terminare tal pendenza, dando l’una e l’altra parte la commissione di sessionare detto negozio, e trovar l’espediente proprio per terminarlo alli loro Signori avvocati li quali entrati a considerare il peso del credito, e le cose accadute come sopra dagli atti, si è per parte dell’avvocato del suddetto Ospedale degli Esposti di S. Maria della Misericordia opposto in primo luogo non doversi avere veruna ragione del detto credito del suddetto Venerabile Monistero per esser stato il medesimo soddisfatto dalli tre corpi si possedeano dallo scritto Monistero come sono la Taverna le due carra di territorio ed il forno parte aggiudicate da questa Corte Vescovile e parte presi ex abrupto dal Monastero come sopra si è detto, li di cui frutti annuali da fertile ad infertile possono calcolarsi ducati 100 e forse più, siecchè non solo non vi resta attrasso da pretendere, ma di vantaggio resta estinto l’annuale pagamento in appresso, per doversi sentire surrogati li detti tre corpi, e quasi dati in solutum al Monistero per la sorte delli ducati 100 annui, giacchè possono fruttare assai più di questo in ogni anno, siccome fruttano al detto Venerabile Monastero; Allorchè si replicava per parte del Monistero essere in gran equivoco la parte volendo coll’opposizione fatta confondere e sorte ed annualità. Li corpi aggiudicati e ceduti come sopra al Monistero della taverna e territorio siccome del forno su cui fu mosso il giudizio, che si è detto, quasi cedessero in luogo di attrasso maturato e non soddisfatto dall’Ospedale della Misericordia, mentre per questi se ne mosse il giudizio, e ne segui l’esecuzione, siccome apparisce da detti atti perlocchè li detti corpi non possono subentrate in luogo di sorte, ed estinguere questa essendo peso perpetuo ed irredimibile, secondo il patto instrumentato, con che siccome restò il peso della continuazione dopo l’aggiudicazione, ed apprensione di detti corpi, così restò saldo il credito del Monistero di forzare l’ospedale al pagamento delli annui ducati 100 con tutto quell’attrasso, che sin ora è decorso.
Ma a ciò si replicava per parte dell’ospedale, che la detta esecuzione ed aggiudicazione seguita dei corpi suddetti dell’ospedale dell’attrasso fu nulla dal principio con tutti gli atti fatti su questo da detta Curia Vescovile tanto per difetto di giurisdizione per essere il detto ospedale ius patronato laicale, e sotto la cura e governo laico, quanto per essere la detta Curia Vescovile sbilanciata dal patto istrumentato con compadroni delli cennati ospedali, che si obbligarono pagare li ducati 100 dai frutti dell’ospedale della Misericordia, non già che fusse permesso al Monastero a poco a poco assorbirsi per l’atrasso non pagato li corpi di detto ospedale e distruggerlo, portando seco il detto obbligo la sola azione di sequestrare le rendite di detto ospedale in mancanza del pagamento, che essendosi eseguiti, venduti ed assegnati i Corpi, questi atti furon nulli e per equità si disse cedessero in luogo della sorte e non rivolgere le cose già fatte.
All’incontro per parte del detto Venerabile Monistero si diceva non esser questo ormai tempo di esaminare queste nullità molto più per esserne passati non solo li trenta ma li sessanta e settanta anni, senza opposizione alcuna e circa l’obbligo di pagarsi il Montstero da frutti, questi non porta sempre doversi eseguire i frutti e non i corpi, mentre sono soggetti ancora i corpi all’esecuzione, quando i possessori non pagano da’ frutti, portando il detto obbligo di sua natura l’ipoteca dei corpi li quali in caso di mancanza dal pagamento possono e vendersi e alienarsi e di questi impossessarsene il creditore, secondo la varia natura dei giudizii mossi, e nell’uno e nell’altro Foro.
Per ultimo opponeva il signor avvocato dell’ospedale unitamente coll’Università compatrona, che l’attrasso di 80 anni circa, che va in credito il Monistero non può pretendersi ostandoli l’eccezione del deducto ne agent, mercechè essendo il detto ospedale della Misericordia luogo pio, le di cui rendite si convertono nel sostentamento degl’Infanti esposti secondo la sua primera erezione, che pur oggi si pratica inconcussamente, si sa molto bene godere questo privilegio contra qualsivoglia creditore molto più contro il Monistero, creditore con titolo lucrativo, Creditore Ecclesiastico obbligato dalle leggi sovvenire di proprio l'Infanti esposti, quando non vi fusse il Monte, e creditore ricco, che non ha di bisogno per il suo sostegno essendo pur troppo comodo, che si vede da questo grande attrasso, che non ha mai esatto, che se mai si dasse luogo ad esigerlo, siccome il Monistero farebbesi un patrimonio soverchio, così per lo contrario l’ospedale della Misericordia delli poveri infanti esposti resterebbe distrutto, non bastandono tutti li corpi, che oggi possiede a soddisfare il detto attrasso di tante migliaia di ducati, che le leggi non permettono.
Allora si replicava per parte del Monistero, che la detta eccezione non era tuta, non mancandovi dottori che in questo caso di cui si tratta sostengono il contrario per trattarsi di credito assegnato, per lo sostegno delle Ingresse nel Monastero, ed in causa di alimenti ancora costituito il limine fundationis per unica e sola dote del medesimo Monistero, eretto per necessità e decoro della città, e così in causa pubblica ed uguale colla causa delli Infanti Esposti, cum simul inter Privilegiatos eiusdem speciei, sicchè non ostarebbe la detta eccezione, che se mai ostasse vi si richiederebbero tutti li conti dei frutti percepiti a die morae per vedere se furono bastanti al mantenimento dell’Infanti Esposti, ed a supplire il suddetto annuo peso.
Alla perfine avendo essi signori avvocati considerata la probabilità delle ragioni dell’una e dell’altra parte per evitare contese giudiziali maggiormente per trattarsi tra Monistero di Monache e Luoghi pii sì delicati, hanno proposto ad ambo le parti il seguente accomodo ossia transazione; cioè che il detto Monistero delle Monache si ritenghi li detti 3 corpi dell’Ospedale della Misericordia, la taverna le due corra di territorio ed forno, a possederli e goderli in perpetuum, et mundo durante, rinunciando il detto Ospedale ad ogni ragione, che per qualsivoglia motivo potesse avere sopra detti corpi contro esso Monastero ed oltre a questo, che detto Ospedale della Misericordia dovesse pagare a beneficio di esso Monistero ducati 800 pro una vice tantum e tutto questo sì contanti, che corpi stabili come sopra, dovessero andare insolutum di tutti li crediti tiene esso Monistero contro il predetto ospedale, tanto per ragione di sorte quanto per ragion di attrasso sin oggi, senza che il detto Monistero avesse altro che pretendere in avvenire, tanto delle somme maturate quanto per l’annualità promessali delli ducati 100 alla quale deve detto Venerabile Monistero rinunciare e dichiararsi contento e soddisfatto delli detti corpi e della somma contante coll’obbligo di quella impiegare in compra di annue entrate e beni stabili ad arbitrio di esso Monisetero, acciò dai frutti di detto impiego e dalli descritti corpi potesse ricavarsi non solo li detti 100 ducati annui, ma tanto altro dippiù per fondo e dote del Monistero secondo l’istrumento della fondazione.
Ed all’incontro il detto ospedale della Misericordia con quei pochi stabili di territorii restati per fondo di rendite e mantenimento dell’Infanti Esposti, quantunque d’incerta e bassa rendita nei tempi presenti per la mortalità accaduta degli animali possa adempire al proprio obbligo di mantenere quei poverelli, e soddisfare altri pesi, che tiene detto ospedale, restando con questa transazione ed accomodo al giusto dell’uno ed al bisogno dell’altro.
E perchè un tal progetto di accomodo e transazione è stato ricevuto con compiacenza da tutte le parti interessate, anzi applaudito da tutta la città siccome si scorge dall’annunciata conclusione fatta in pubblico parlamento e desiderando ancora esso Venerabile Monastero ridurla ad effetto ne fu portata supplica in nome di detto Venerabile Monastero alla Sagra Congregazione dei Vescovi e Regolari per ottenerne il beneplacito, dopochè dalla suddetta Sagra Congregazione si ordinò all’Illustrissimo Ordinario di farne relazione unitamente col suo voto, essendo stata cerziorata la detta Sagra Congregazione, che un tal accomodo ridondava in beneficio dell’Uno e dell’altro luogo pio, fu benignamente spedito rescritto diretto a detto Illustrissimo Monsignor Vescovo, concedendoli facoltà servatis servandis di concedere il suo assenso sopra la transazione predetta ed in effetti per detto Illustrissimo Delegato concesso il suo assenso e beneplacito, mediante decreto, copia del quale sta inserito nell’originale della presente copia.
E rispetto a detto Venerabile Ospedale degli Esposti li suddetti signori amministratori ne hanno prodotta istanza nella Ducal Corte di questa Città per lo decreto di expedit, ed infatti per detta Ducal Corte osservando pienamente costato dall’utilità del detto Venerabile Ospedale è stato spedito decreto il di cui tenore si trova inserito nell’roriginale della presente copia.
E volendono le parti predette e ciascuna di esse nelli nomi supra et respective dell’accomodo e transazione predetta farne stipulare pubblico istrumento per loro comume cautela, che però oggi predetto di rate manentino l’assertiva predette e citra pregidizio di esse, li predetti Signori Priori e Deputati spontaneamente e non per forza ed in ogni altra miglior via in solutum et pro soluto ed in soddisfazione di tutti li crediti tiene esso Monistero tanto per ragion di sorte quanto per ragion di attrasso sin oggi per l’annualità promessale delli ducati 100, hanno ceduto e rinunciato ogni ragione ed azione che quomodocumque et qualitercumque potesse detto Venerabile Ospedale avere contro detto Venerabile Monistero sopra li descritti tre corpi, cioè taverna, due carro di territorio e forno, anzi quatenus opus est cedono assegnano ed in solutum danno a detto Venerabile Monistero li suddetti tre corpi, dimodochè detto Venerabile Monistero debba quelli possedere come vero signore e padrone in perpetuum mundo durante, senza che mai possa detto Venerabile Ospedale pretendere o far pretendere cosa veruna sopra li corpi predetti, anzi che pongono detto Venerando Monistero in proprio luogo grado e privilegio di esso Venerabile Ospedale costituendolo Procuratore irrevocabile come in cosa propria etc.; nec non dette Reverende Signore Badessa e Monache a tenore del convenuto ut supra presenzialmente manualmente ed in contanti in moneta di argento corrente nella presenza nostra numerata hanno avuto e ricevuto dalli suddetti Signori Procuratori e Deputati ducati 800 per mano del predetto signor notar Vito Menduni Cassiere ossia depositario di esso Venerabile Ospedale eletto in pubblico parlamento presente dante et solvante di proprio denaro del suddetto Venerabile Ospedale delli Esposti pervenuti dalle rendite del medesimo Ospedale a beneficio dei quali detto signor notar Vito Menduni dice averne fatta cautela di ricevuta in dorso di dette significatorie. E stantino le rinuncie cessioni insolutum dazione e pagamento ut supra respective fatti a beneficio di esso Venerabile Monastero le predette Reverende signore Badessa e Monache dichiarandosi conte e soddisfatte delli detti tre Corpi insolutum dati e assegnati e delli predetti ducati 800 contanti ut supra ricevuti e spontaneamente e non per forza ed in ogni altra miglior via etc. da oggi liberamentue quietamo detto Venerabile Ospedale per detti crediti ut supra enunciati non solamente per ragion di sorte, ma ancora per caosa dell'attrasso da tutto il tempo passato per tutto li presente giorno inclusive per detti annui ducati 100 ut supra olim promessi per detto Venerabile Ospedale promettendono et obligandosi ancora dette Reverende Signore Badessa e Monache in nome di detto Venerabile Monistero non più molestare nè far molestare il suddetto venerabile Ospedale tanto per detta sorte ed annualità decorse, e non pagate quanto ancora per l’avvenire.
Dimodohè a detto Venerabile Monistero non debba restare, siccome non resta verum ius o azione da oggi avante ed in perpetuum contro il predetto Venerabile Ospedale per caosa dell’enunciati annui ducati 100 olim promessi a beneficio di esso Venerabile Monistero per detto Venerabile Ospedale in vigore delli menzionati istrumenti per gli atti del fu notar Nicolangelo Facinio ed han cassato gli istrumenti predetti dimodochè da oggi in avanti ed in perpetum per detto debito non facciano più fede in giudizio nè fuori fermi però quelli debbano restare per l’altre cose in essi contenute.
Inoltre dette Reverende Signore Monache a tenore del preinserto beneplacito Apostolico promettono e s’obbligano li predetti ducati 800 come sopra ricevuti riponerli nella cassa del deposito di esso Venerabile Monistero ad oggetto di quelli impiegare in tuta compra di beni stabili ed annui censi facendosi espressa menzione nell’atto di tali impieghi esser pervenuto detto denaro dal suddetto Venerabile Ospedale per caosa della presente transazione, acciò da frutti di detti impieghi di ducati 800 e da detti Corpi assegnati possa ricavarsi per detto Venerabile Monistero non solo detti ducati 100 annui ma anche di vantaggio per fondo e dote del detto Venerabile Monistero secondo l’istrumento della fondazione del medesimo, ius padronato di questa magnifica Università.
Ed han promesso e convenuto le suddette parti nelli nomi come sopra rispettive e solenne stipulazione ad invicem la convenzione e transazione premesse insolutum dazione recezione e quietanza predette ut supra respettivamente fatte e tutte le cose suddette averle rate grate e ferme ed a quelle non contravenire ad invicem per qualsivoglia causa.
Il tenore dell’enunciata conclusione in pubblico parlamento sta inserito nell’originale della presente copia.
Pro quibus omnibus observandis praefataeque partes et qualibet ipsorum ut unamquamque ipsarum nominibus quibus supra respective spectat et pertinet sponte obligaverunt, videlicet praefatae R. R. Abatissa et Moniales bona et introytus suprascripti Venerabilis Monasterii et praefati Domini Procuratores et deputati bona et introytus dicti venerabilis Hospitalis, una pars alteri et altera uni respective sub poenam et poenam dupli etc. medietatem etc. cum potestate capiendi, costitutione precarii, renuntiaverunt, iuraverunt tactis pectoribus scripturis respective etc.
Presentibus Magnifico Caietano Frisardi Regio iudice ad contractus Reverendo Domino Iosepho Thoma Piacerna Reverendo D. Felice Pasquale et clerico Dominico de Noia testibus (1).

[estratto da “RASSEGNA PUGLIESE di Scienze, Lettere ed Arti”, ed. Valdemaro Vecchi, Trani, 1891, vol. VIII, N.13-14, pagg. 214-220]

(1) Archivio di Stato di Napoli, Ufficio di Giustizia, pandetta nuova seconda 345, 5: l’incarto, che contiene la copia di questo istrumento, ha per titolo: Atti di diligenza sulla censuazione domandata del territorio dell’ospedaletto da taluni naturali di Andria, 1804.
Nello stesso incarto è il documento che segue [Documento III.: Convenzione con i padri di S. Giovanni di Dio].