Avviso del Consiglio degli Ospizi 20 Nov 1856

Contenuto

“Processo amministrativo
della causa in petitorio sul patronato della Chiesa di Porta Santa
promossa dalla Università di Andria
contro la Venerabile Arciconfraternita de’ Bianchi”


5° quadreno
Avviso del Consiglio degli Ospizii
di Bari
Sul Patronato della Chiesa di Porta Santa
a favore del Pio Monte di Gesù
N° 14

[Sui fogli sono applicate 7 marche da bollo di Lire Una regolarmente timbrate]

Verge quistione per il patronato della Chiesa detta di porta Santa tra la Congrega del Monte di Gesù allogata in detta Chiesa, e la Università di Andria. Diffusamente i due Corpi Morali contendono con motivate deliberazioni.

Il Consiglio della Intendenza con avviso del 10 Dicembre ultimo ha opinato spettare il patronato della Chiesa di porta Santa alla Università.

Il Consiglio Generale degli Ospizi invitato dal Reale Ministero dell’Interno ad emettere la sua opinione, senza versarsi tra le notizie storiche di autori ancora in vita, e di congetture argomentate sottilmente dall’una, e dall’altra parte, crede dovere analiticamente esaminare il testo della voluta bolla del Vescovo di Andria, Monsignore Lupicino, come documento dal quale la Università, ed il Consiglio d’Intendenza attingono per il Comune la ragione del patronato; e distinguere la quistione nel possessorio, e nel petitorio; esaminare prima il dritto, e poscia i fatti, anche per rilevare se questi siano stati arbitrarii, o sorretti dal dritto.

Pel Petitorio.

Le corporazioni Pie Laicali, le fondatrici nel Regno di Napoli della pubblica beneficenza rimontano ad un’epoca molto remota. Come figlie primogenite della Carità, la loro origine segna l’adozione della Religione di cristo. Sono tradizionali nella Città di Napoli le fondazioni dell’Ospedale di S. Eligio all’epoca di Carlo d’Angiò, del Monte della Pietà del 1540, del Monte dei Poveri nel 1585, del Monte della Misericordia nel 1601.

L’adozione nel Regno di Napoli del Tribunale della Reverenda Fabbrica di S. Pietro per la giurisdizione dei legati, e delle Corporazioni Pie Laicali create dal Pontefice Giulio Secondo con Bolla del 1509 e ricevute con breve Apostolico di Leone X del 1519 munito di regio exequatur nel 1527.

I Sovrani dispacci del 13 Gennaro 1742, e 13 Febbraro 1745 conseguenza del Concordato stipulato nel 1741 tra la Santità di Benedetto XIV ed il Re delle due Sicilie D. Carlo Borbone Infante di Spagna.

Il Reale dispaccio dei Ventotto Giugno 1776, con il quale si provveggono di Sanatoria le Congregazioni Pie Laicali di antica esistenza, mancanti di Regio assenso nella fondazione provano a chiare note quanto sia antica la beneficenza, e quanto siano antiche le Corporazioni pie laicali che fondarono, e dotarono le pie cospicue opere di Carità.

In queste antiche Pie Corporazioni Laicali conviene annoverare la Congrega del Monte di Gesù in Andria allogata nella Chiesa di santa Maria di porta Santa, una volta riconosciuta sotto il titolo dei Bianchi, ed attualmente sotto il Nome del SS.mo Nome di Gesù. L’antica esistenza di questa Corporazione è provata con le regole riformate nel 1568, e con la fondazione del 5 Aprile 1777. Nell’articolo 14.° della detta regola si fa motto della Chiesa nella quale trovavasi allogata “Che si procuri per ciascuno la riconciliazione dal suo Fratello, che ciascuno di essi almeno tre volte l’anno debbia confessarsi, e ricevere il SS.mo Sagramento, nell’ordinario dì della Pasca, o del Giovedì Santo, nel giorno della Natività di Gesù benedetto, e nella Festa di Santa Maria di Porta Santa, Ecclesia deputata per nostro Oratorio”.

È riconosciuta pure l’antica esistenza di questa Congrega dal Consiglio d’Intendenza (pagina 5.ª a terzo) il quale però assume che l’antica Chiesa di Porta Santa, con l’antica Congrega sia stata distrutta dopo la bolla degli 8 Marzo 1521 dal Vescovo di Andria Antonio Lupicino, in virtù della quale bolla la Chiesa di Porta Santa ebbe una novella fondazione, e la Università acquistò il patronato della novella Chiesa con la presentazione del Priorato di s. Riccardo.

Sventuratamente questi fatti che diconsi attinti dalla bolla del Vescovo Lupicino sono contraddetti dal contesto della stessa bolla; e giova porre in chiaro la contraddizione di tali fatti per solo scopo della verità, senza per altro aggiustare alcuna fede ad un titolo ritenuto come apocrifo dalla Congrega del Monte di Gesù, alle ragioni delle quali è utile che il Consiglio aggiunga le seguenti.

Leggesi nella bolla il seguente tratto “dicentes qualiter nostra Universitas ob maximam devotionem quam circa gloriosissimam imaginem Virginis nuperrime inventam in mœnibus ipsius Civitatis, ubi modo dicitur Ecclesia Porta Sancta”.

Ecco due idee: una ch’è la invenzione della immagine della Vergine era recentissima, e che la immagine fosse stata trovata presso le mura della Città nel luogo che dicevasi Chiesa di porta Santa. E siccome la bolla segna la data degli 8 Marzo 1521 così la invenzione della sacra immagine conviene riportarla generosamente verso il 1500: all’esordire del 16.° secolo. E l’altra idea che la Chiesa di Porta Santa già esisteva in quell’epoca della bolla, perché è la detta Chiesa viene indicata in questo titolo come il luogo in cui fu rinvenuta la immagine della Santa Vergine; e poiché la invenzione della immagine nella bolla è riportata come fatto recente, ragione vuole che la costruzione della Chiesa di Porta Santa fosse anche cosa recente.

Ma come prestare fede ad una bolla nella quale sono snaturati i fatti i più chiari di una Città, che si attaccano più che a documenti scritti alle idee tradizionali e religiose della popolazione? Idee che sono incancellabili quanto il principio religioso che le informa?

Come negare che la immagine della Vergine sia stata trovata verso l’anno 1265, e che in quell’epoca sia stata costruita la Chiesa di Porta Santa? La sola Idea di giovare al Comune, per fare scomparire l’antica Chiesa di porta Santa ha potuto fare adottare un tale concetto dal Consiglio d’Intendenza. Ma gli anacronismi, e le inverosomiglianze non solo deturpano la ragione della Università, ma invigoriscono quella della Congrega. Col proporsi dall’Università, e domandarsi al Vescovo di dare nuova fondazione, cioè nuova costruzione alla Chiesa di Porta Santa demolendo l’attuale Chiesa di questo nome, da poco costruita in onore della Imagine Virginis nuperrima inventam?

Ed il suolo assegnato dalla Università di Andria per la fondazione, e costruzione della nuova Chiesa era forse lo stesso suolo sul quale in quell’epoca trovavasi costruita la Chiesa di Porta Santa? Piace alla Università l’affermativa onde dimostrare che distrutta la prima Chiesa di Porta Santa, e surta la seconda sul suolo della prima, abbia su di questa il Comune acquistato il patronato per la bolla del 1521, ma anche per questo fatto osta il contesto della bolla. Quando parlasi nella bolla del desiderio della Università di costruire una nuova Chiesa dicesi decretavit in eadem loco fundare Ecclesiam. Quando poi la Università viene a destinare e descrivere il suolo sul quale deve costruirsi la nuova Chiesa, leggesi nella bolla: “idcirco in præsenti dederunt solum ipsius valli quod est circum circa dictam imaginem huiusmodi finibus designatum, videlicet iuxta mœnia ipsius Civitatis, et iuxta venerandam Ecclesiam Beatæ Mariæ de Misericordia, et alios fines”. Se si voleva la distruzione della Chiesa di porta Santa esistente nel 1521 per fabbricare un’altra nuova Chiesa, non si sarebbero destinati e descritti nuovi confini, si sarebbe chiaramente dimandata la distruzione del Tempio che sotto il titolo già esisteva. Laonde l’eodem loco non era riferibile alla Chiesa di porta Santa che già esisteva, ma alla contiguità della Chiesa istessa. E se la idea della maggior divozione spingeva la Università alla fondazione di una nuova Chiesa, come conciliare la distruzione del primitivo tempio per costruire il secondo, e quindi la cessazione temporanea del culto sino alla perfetta costruzione della nuova Chiesa? Sono idee contraddittorie incremento e soppressione di culto in pari tempo.

Inoltre si assume dalla Università che dalla voluta bolla del 1521 sorge anche il dritto della nomina del priore di san Riccardo, quinta dignità della Chiesa Cattedrale di Andria, e ciò per lo patronato acquistato con la fondazione della Chiesa di porta Santa.

Anche questa è una argomentazione contraddetta dalla bolla. È vero che nella detta bolla si riferisce avere la Università chiesta la facoltà di nominare il Rettore della Chiesa a fabbricarsi, dotarlo con la gabella del vino mosto all’annuale rendita di docati quindeci, ed a questo Rettore imporsi il titolo di Priore, “qui ipsi Rectori dignatur imponere nomen Prioris: acquisivit jus patronatus, et præsentare Priorum”, ed a serbare incolume il possesso di questo dritto di patronato, leggesi pure nella bolla che la Università presentava per primo Priore il Sig.r Sansonetto Spoletino presbitero della Cattedrale di Andria.

Ma giova osservare in contrario, che il patronato del quale trovasi in possesso la Università riguarda la nomina del Priore della Cappella di S. Riccardo sita nella Chiesa Cattedrale di Andria, quinta dignità di quel Clero Cattedrale; il quale Priore di S. Riccardo differisce di gran lunga dal Priore della bolla del 1521, che sarebbe il rettore della nuova Chiesa che doveva fabbricarsi. E sembra veramente ingegnosa la confusione generata dal Comune sulla voce Priore. Non è detto nella bolla del 1521 che il rettore della novella Chiesa dovesse appellarsi Priore della Cappella di s. Riccardo, né poteva ciò affatto dirsi. Il dritto di presentazione del rettore si domandava perché la Università si obbligava costruire la Chiesa, e decorarla di paramenti sacri, assegnare l’annua rendita di ducati 15 sulla gabella del vino a chi doveva dirigere il culto della medesima: tutto riguardava la nuova Chiesa a costruirsi; ed il Rettore di questa nuova Chiesa dovea portare il titolo di Priore del nuovo Tempio (titolo per altro che non si legge nella bolla né per il nuovo Tempio, né per il rettore o Priore di S. Riccardo, quinta dignità del Capitolo Cattedrale). Ma giova al Comune che il titolo della nuova Chiesa sia di S.ª Maria di Porta Santa, ed in questo caso il titolo del Rettore o del Priore di quella Chiesa deve ritenersi anche di Rettore, o del Priore di quella Chiesa di Porta Santa. Ma invece il Comune vanta il dritto di presentare al vescovo e nominare il Priore della Cappella di S. Riccardo sita nella Chiesa Matrice, e quinta dignità del Capitolo di Andria; dunque il voluto patronato del Comune di Andria riguarda la Chiesa Cattedrale, e non la Chiesa di porta Santa, ed il possesso dell’Università di presentare la nomina del Priore della Cappella di S. Riccardo non è sorretto dalla voluta bolla del 1521, ma da altro titolo, che riguardando il capitolo e non la Congrega del Monte di Gesù non giova né a costei, né al Consiglio indagare quale sia.

Dicesi nella bolla del 1521 che il Rettore o Priore della nuova Chiesa dev’essere un Sacerdote della Chiesa Cattedrale di Andria “nec per eos præsentari possit nisi Sacerdos celebrans de Capitulo majoris Ecclesiæ Andriæ” ma ciò non importa, né che il Rettore o Priore della nuova Chiesa di Porta Santa fosse il Priore della Cappella di S. Riccardo della Cattedrale, mescendosi due titoli, e due benefici tra loro distinti in un solo individuo; né che il Priore della Cappella di S. Riccardo, per lo quale il Comune esercita il patronato di presentazione sia lo stesso che il Rettore della Chiesa di porta Santa. La Congrega non impugna alla Università il patronato di nominare il Priore della Cappella di S. Riccardo sita nella Chiesa Cattedrale. Si è forse la Congrega opposta alla presentazione del Comune per l’attuale Priore di s. Riccardo Sig.r Latilla? Si è la Corporazione doluta, quando costui nominato Priore di una Cappella sita nella Chiesa Matrice ha tentato di esercitare giurisdizione nella Chiesa di porta Santa che è una Chiesa ben diversa dalla Chiesa Matrice; e quando il Comune ha tentato trasferire, e commutare sulla Chiesa di porta Santa quel Patronato che forse vanta sulla Cappella di san Riccardo sita in Cattedrale. E dicasi di buona fede nella bolla del 1521 il Comune presentava al Vescovo la nomina del primo Rettore della nuova Chiesa in persona del sacerdote Sansonetti Spoletino; si legge forse nella bolla che questi era il Priore della Cappella S. Riccardo sita nella Chiesa Matrice?. Leggesi invece “ut supra præsentarunt venerabilem dominum Sansonettum Spoletinum præsbiterum Ecclesiæ Episcopalis Andriensis, virum idoneum ad hoc”. Dunque il Sacerdote Sansonetto Spoletino che fu nominato Priore della Chiesa a costruirsi non era il Priore in pari tempo della Cappella di s. Riccardo, ma un semplice prete della Chiesa Cattedrale.

Le contraddizioni che si pongono nella bolla invocata dal Comune; la irregolarità di nominarsi il rettore per una chiesa non ancora costruita, e molto meno decorata decentemente per l’esercizio del culto menano al concetto spontaneo che quello sia un documento apocrifo; molto più che le istesse tradizioni storiche locali si contraddicono nella data di quella bolla che taluni segnano del 1512, e taluni altri del 1521. E se per poco dovesse credersi come un documento una volta esistito, sarà sempre un documento snaturato da non portare piena fede; sarà un documento del pio desiderio della Città di Andria di erigere un Tempio in onore della Vergine di porta Santa, e nulla più. È provato forse che questo pio desiderio sia stato recato in atto, che si sia distrutto il vecchio Tempio e rifabbricato il nuovo? E qual è stato il titolo dato al nuovo Tempio che doveva fabbricarsi? Nella bolla non si legge il titolo del Tempio. Per buona logica avvi gran differenza tra la volontà ed il fatto. Ma la Congrega in opposto prova con la stessa bolla del 1521 che la nuova Chiesa a fabbricarsi non importava la distruzione della Chiesa di Porta Santa già esistente, perché doveva fabbricarsi presso la Chiesa della Vergine della Misericordia “et juxta Ecclesiam Beatæ Mariæ de Misericordia, et alios fines”, sono parole della bolla: prova pura che il Priore della Cappella di S. Riccardo della Chiesa Matrice non è stato, e non poteva mai essere il Rettore o Priore dell’antica Chiesa di Porta Santa, né del nuovo Tempio a costruirsi.

D’altronde la Università crede coonestare la sua opinione col fatto che il Priore della Cappella di S. Riccardo di sua presentazione prende il possesso, ossia l’investitura di tale beneficio nella Chiesa di porta Santa. Questo fatto non è vero in tutta la sua estensione. Prende il Priore di S. Riccardo, quinta dignità del Capitolo di Andria, possesso di questo beneficio nella Chiesa di porta Santa, ma sull’Altare di Santa Maria della Neve, non sull’Altare maggiore, o negli altri altari. Non impugna la Congrega questo fatto, e non si oppone mai a tale formalità; che anzi la Corporazione non ha mai preso cura di questo Altare, che forse si appartiene al Comune. Ma dove si è mai inteso che il semplice uso eventuale di un solo altare per la investitura di un beneficio estraneo a quella Chiesa attribuisca dritto di patronato sull’intero Tempio, senza neppure provvedere alla conservazione, alla decorazione, ed al culto di quell’altare? Se così fosse, allora vi sarebbero nella Chiesa infiniti padroni promiscuamente; mentre tutto il dritto di patronato per ragione Canonica Ecclesiastica si restringe sull’oggetto costituito, e dotato, ed eretto in titolo: dove mancano questi caratteri non vi può essere ombra di patronato; allora l’uso è figlio dell’abuso; e qualunque consuetudine antichissima, lungi dal costituire titolo, o possesso, si traduce in aperta violazione del dritto altrui; ché non vi può essere consuetudine in contraddizione di una legge scritta “nec enim tenendum est, ut consuetudo vincat legem. L: 2E. quæ sit lag.ª consuet. Non sarebbe un’antinomia in dritto Canonico, che la Chiesa spetti nella sua integrità ad un patrono, e che ad un’altro patrono spetti un’altare, o un sepolcro quando costi dalla fondazione, dalla erezione in titolo, e dalla dotazione. Per solo desiderio di pace la Congrega si acquieta che abbiasi la Università di Andria il patronato restrittivo dell’Altare di S.ª Maria della Neve, sul quale riceve l’investitura il Priore della Cappella di S. Riccardo sita nella Cattedrale, quinta dignità di quel Capitolo; perché la Congrega di porta Santa, o del Santo Monte di Gesù non sia turbata sul patronato del resto della Chiesa. Questo per altro viene detto dalla Congrega come modo di transazione in omaggio della quiete per li due Corpi Morali, e non come ricognizione di dritto nel Comune.

Il Rettore di una Chiesa deve esercitare la sua giurisdizione sulla medesima. Dica la Università quale specie di giurisdizione ha mai esercitato il Priore della Cappella di S. Riccardo nella Chiesa di Porta Santa, tranne il fatto eventuale della investitura del Priorato all’Altare di S.ª Maria della Neve? Il vero Rettore della Chiesa di Porta Santa si è il Direttore Spirituale della Congrega: costui esercita giurisdizione, ed ha cura di tutte le opere di culto, le quali si sostengono a spese della Congrega; né il Comune ha potuto citare un fatto solo di giurisdizione esercitato nella Chiesa di Porta Santa dal priore della Cappella di S. Riccardo.

Che se nella supposta bolla del 1521 si dice che il Rettore della nuova Chiesa a fabbricarsi doveva avere la cura del culto, e gli si assegnava dalla Università l’annua rendita di ducati 15 sulla gabella del vino mosto; ciò non importa che il Comune abbia mai pagato al Rettore della Chiesa di Porta Santa del Sacro Monte di Gesù un obolo né in agnitionem patronatus, né per le spese di Culto. Si dice che il Comune paghi un’annua prestazione al Priore di S. Riccardo, quinta Dignità della Chiesa Cattedrale. Sia pure che un’annua rendita si paga tuttavia al Priore della Cappella di S. Riccardo per lo dritto di presentazione che esercita la Università; ma questa prestazione annua non è quella menzionata sulla bolla del 1521, che doveva servire, cioè per il culto della nuova Chiesa di Porta Santa: come il Priore della Cappella di S. Riccardo sita nella Chiesa Matrice è una persona, una qualità tutta diversa dalla persona, e dalla qualità del Rettore della Chiesa di Porta Santa. In questa contesa di Patronato tra il Comune e la Congrega si è avuto grande artificio da parte dell’Università nello interpellare i fatti e la qualità della persona, ed ecco la necessità che la Congrega, ed il Consiglio degli Ospizi si versino un poco dippiù nel semplificarli, e nel distinguerli, onde nitido si scopra quale fosse il dritto dei due Corpi Morali.

Leggesi nella bolla del 1521 che la Università si obbligava costruire la nuova chiesa, decorarla di arredi sacri, dotarla della spesa del culto “fabricam ipsam ornare, et ornari facere omnibus debitis ornamentis, præsertim de calicibus, sacerdotalibus vestis, altarium operimentis”, ed altrove “at dicti ducati quindecim perveniant in manus, et posse ipsius Rectoris; nam qui altari servit, de altare vivere debeat”.

Se quella bolla fosse vera, ovvero se riguardasse la Chiesa di Porta Santa della Congrega, avrebbe dovuto il Comune produrre un documento di qualche spesa in qualche epoca sostenuta, sia per restaurare qualche parte del tempio, sia per costruzione di arredi sacri, sia per qualche opera di culto. Non è possibile che la Chiesa di porta Santa costruita (dal 1521 come dice il Comune per opera della bolla) da quell’epoca non abbia avuto bisogno di restauri di sorta alcuna nelle mura, e negli arredi sacri. Ed è questa una circostanza positiva di dritto, la quale mette nel nulla la ragione del patronato richiesta dalla Università sulla istessa Chiesa. Fundare Ecclesiam nella ragione Canonica non vale il fatto solo di costruirla, conviene ancora decorarla, e sopperire alla spesa del culto. Vero è che nella sezione XIX, Cap.12, e sezione XXV, Cap.9 dal Concilio Tridentino sta sanzionato, che il patronato sia divisibile quando abbia uno prestato il suolo, l’altro abbia costruito il Tempio, ed un terzo l’abbia dotato per culto, e che ciascuno dei tre abbia un patronato distinto dall’altro; ma si soggiunge pure che se vada a disperdersi, o ad alienarsi la dote di una Chiesa, ed un altro la sopperisce, si perde il patronato dal primo, e si acquista dal secondo. Il patronato è un dritto che si acquista, e si perde come tutti gli altri dritti; si acquista, e si perde anche colla prescrizione. Laonde senza fare polemiche sugli estremi, ossia caratteri legali del dritto di patronato, senza quistionare dell’autenticità, o supposizione della bolla del 1521, sia tutto del Comune il dritto del patronato nella sua origine; ma ha saputo il Comune conservarsi questo dritto? Se il Comune non ha mai curato la restaurazione del Tempio; se non ha fornito la spesa per la necessaria decorazione degli arredi sacri, e per il mantenimento annuale del culto, egli per fatto proprio è decaduto da ogni specie di patronato; e la Congrega, la quale ha sopperito a tutta questa spesa di conservazione, e restaurazione del Tempio, di sacri arredi, la Congrega anche non avesse avuto in origine un patronato sulla Chiesa di Porta Santa, lo ha acquistato legittimamente, e lo ha prescritto contro la Università. La Congrega nella sua lunga memoria segna un novero di varie conclusioni della Fratellanza, con le quali dal 1699 in poi si provvedè a diversi restauri, e decorazioni della Chiesa: si leggono disposizioni, ed autorizzazioni del Tribunale Misto, e di questo Consiglio Generale degli Ospizi. Ed è rimarchevole, che taluna di queste spese, come i restauri alla tettoia della Chiesa, e quelli del pavimento, e dell’Organo sono stati eseguiti con atti di subasta celebrati, i primi a 2 Novembre 1849, e li secondi a 4 Novembre 1851, innanzi il Sindaco del Comune di Andria, senza che in quell’epoca siasi dalla Università elevata doglianza di patronato.

Né vi è bisogno di lungo periodo di tempo per lo acquisto del patronato in virtù di restauri, di arredi sacri, e del culto fornito al Tempio: si acquista dal momento in cui questi doveri cessano nel primo patrono, ed incominciano a compirsi dal novello patrono. Ed anche che questa specie di patronato non fosse della natura di quello descritto dal Concilio Tridentino nelle sessioni, e capitoli innanzi menzionati, pure è indubitabile che sia della specie del patronato acquisibile con la prescrizione di quarant’anni; che la Università si definisce un Corpo Morale laicale, e non Ecclesiastico, ed anche contro la Chiesa istessa i Padri del Concilio Tridentino nella sessione XXV al capo 9adottavano la prescrizione del patronato con l’estremo “che possessio cũ temporis diuturnitate firmatur, ut memoria contraria non constet” E per vero non vi è memoria di sorta alcuna per provare che la Università abbia mai speso un obolo per costruire la Chiesa di porta Santa, nella quale ab immemorabili trovasi allogata la Congrega dei Bianchi ora sotto il Titolo di Monte di Gesù; né che vi abbia speso un obolo per restaurarla, per decorarla, per sostenervi il culto quotidiano: cose tutte che si sono sempre praticate, e si continuano a praticare dalla Congrega. Bastino queste idee semplici per dimostrare come la Università di Andria non abbia mai avuto dritto di patronato di sorta alcuna sull’antica Chiesa di Porta Santa, nella quale trovasi ab immemorabili, giusta la regola munita di Regio Assenso del 1568, fondata l’antichissima Congrega laicale ora detta del Monte di Gesù. La bolla del Vescovo Lupicino è incerta per la ragione della data: non parla del titolo sotto al quale la nuova Chiesa doveva costruirsi, né del titolo che doveva assumere il rettore, o Priore della nuova Chiesa; ed era regolare che se si ometteva il titolo della Chiesa, si fosse anche omesso quello del Rettore, o Priore della medesima. Né il Comune potrà mai provare con il testo di detta bolla come vanti, ed eserciti il patronato di presentare la nomina del Priore della Cappella di S. Riccardo, sita nella Chiesa Cattedrale, e quinta dignità del Capitolo; quale Priore differisce dal Priore della Chiesa di porta Santa; tanto quanto differiscono fra loro (come cosa distinta e diversa) la Chiesa di porta Santa dalla Chiesa Cattedrale di Andria.

Da ultimo in omaggio alla santità delle Leggi, senta il Consiglio degli Ospizii il dovere di osservare che la bolla del 1521 non può costituire dritto di patronato. Non basta la semplice enunciazione di un dritto per dirsi che questo si renda operativo. I dritti si acquistano uniformandosi alle leggi che li generano, e li custodiscono. Per Legge Canonica Chiesastica non vi può essere dritto di patronato dove non vi sia erezione in titolo, fondazione, e dotazione. Questi tre caratteri sono modi come legalmente conseguire il patronato: debbono esistere prima del patronato, e debbono essere veri, e non illusorii per aversi un patronato legittimo, ed efficace. Con la bolla del 1521 la Università prometteva di edificare la nuova Chiesa, ma non provava di averla edificata. Per questa sola promessa invocava dal Vescovo il patronato, ed il Vescovo glielo concedeva. La invocazione quindi e la concessione del patronato avveniva in aperta violazione delle Leggi Canoniche, ed era un patronato nullo nella legge. Avrebbe dovuto il Comune porre innanzi un titolo dal quale risulti la costruzione della nuova Chiesa per sanare il patronato. Finché mancherà questo titolo non può parlarsi di patronato legalmente acquistato. E perché la bolla del 1521 è il titolo che serve di palladio per il Comune, e per il Consiglio d’Intendenza onde sostenere nella Università la ragione di patronato per la Chiesa di porta Santa, il Consiglio degli Ospizi esaminando la controversia nella parte del dritto, si restringa allo esame di questo titolo confortandolo con le ragioni legali ritenute dal Concilio Tridentino, dal Van. Espon. del Gagliardi, del Calcellari, e del Can.co Bassi, senza versarsi affatto in altre argomentazioni indirette poste in mezzo sia dalla Congrega, sia dal comune, come sarebbero leggende sepolcrali, stemmi, lapidi famigliari, stile architettonico della Chiesa: cose le quali invece di provare direttamente l’epoca della costruzione del tempio, o il patronato sul medesimo, sono indizii piuttosto di opere particolari eseguite nella Chiesa sia per pietà, sia per onorificenza permessa o tollerata dalla Fratellanza, anche perché la Congrega conserva il suo stemma in molte parti della Chiesa, e specialmente sul palliotto dell’Altare maggiore costruito nel 1753.

Per il Possessorio

Più nitida è per la Congrega del Monte di Gesù la pruova come dessa sia stata nel costante possesso della Chiesa di porta Santa, senza che in alcun tempo o la Università, o chicchesia avesse disputato sulla spettanza del patronato. Ed in materia eminentemente religiosa debbono fare prima fede il culto conservato in detta Chiesa costantemente a spese della Congrega: ma niuna incerenza del Comune sia nelle opere di culto, sia nella giurisdizione del Tempio. La invenzione della Sacra Immagine della Vergine di Porta Santa rimonta per tradizione volgare al 1265, come si è detto nel petitorio, ed a quell’opera risale la costruzione dell’antico Tempio di porta santa, nel quale era allogata la Congrega della Santissima Annunziata ora detta del Monte di Gesù, in modo che su questo Tempio dal 1265 non poteva la Università di Andria vantare alcun patronato, poiché il suo dritto l’attinge dalla voluta bolla del 1521, nata 266 anni dopo la costruzione dell’antico Tampio di Porta Santa. Laonde la Congrega provando il possesso antico ed attuale di detta Chiesa, può legalmente dedurre di essere stata nel continuo possesso del tempio “Probata possessione antiquioris, et ultimi temporis, medii quoque temporis possessionem præsumptione probatam intelligi ex Bart. L. Celticus, de usucap. arg. LL. sive possidetis” Tranne il fatto della investitura che il Priore di S. Riccardo nominato dalla Università prende sull’Altare di S. Maria della Neve, non può il Comune invocare un fatto qualunque che avvalori la ragione del patronato sulla intera Chiesa di Porta Santa. Nulla di più facile che per inveterata tolleranza della Congrega, la Università conferisca il possesso del beneficio del Priorato di S. Riccardo sull’Altare di S.ª Maria della Neve, onde non sospettino il Vescovo pro tempore, ed il capitolo di Andria che quella nomina sia di loro dritto; ma comunque si trovi invalsa questa consuetudine, la Congrega non impugna questo fatto, ma fa rilevare che questa funzione della investitura del Priorato non si è mai praticata sull’Altare Maggiore, o su qualche altro altare della Chiesa; e si comprende bene che se una ragione di patronato il Comune vantava sulla intera Chiesa avrebbe compiuto tale funzione sull’Altare Maggiore, anzi che sull’altare di Santa Maria della Neve; e questa onorificenza non sarebbe stata preferita né dal novello Priore di S. Riccardo, né dagli Amministratori Comunali.

Forse per conservare un perpetuo documento di fatto che la Università si avvalga di tale altare per la investitura del priorato di S. Riccardo, la Congrega non ha presa alcuna cura da tempo remoto di questo altare, né di decorarlo, né di conservarlo: forse pure questo abbandono dell’altare di S.ª Maria della Neve da parte della Congrega ha fatto supporre che la Università oltre di un’antica costumanza del possesso, o sia investitura del Priorato di S. Riccardo ne vantasse anche un dritto di patronato. Comunque ciò avvenga volontariamente ha dimesso ogni cura per questo altare, e né la Università, e né alcuno provvede più alla conservazione del medesimo.

Costa per fatto da molti atti di santa visita, i quali sono fedelmente riportati nella dotta ed elaborata relazione scritta per la Congrega del Monte di Gesù, che questo altare di Santa Maria della Neve sia stato parecchie volte interdetto, e parecchie altre volte si sia minacciata la interdizione. Costa pure che quasi tutti i Vescovi negli atti della Santa Visita hanno ritenuto la Chiesa di Porta Santa di proprietà della Congrega: precisamente possono consultarsi gli atti della Santa Visita di Monsignore Bolognese del 1830, e di Monsignor Cosenza, che sono alla parola trascritti nella memoria della Congrega. E se in qualche atto antico si parla di Oratorio, e non della Chiesa, si comprende bene che l’Oratorio sia ordinariamente un locale aggiunto alla Chies, nel quale le Congregazioni pie laicali sogliono riunirsi per deliberare sugli interessi temporali della Congrega, sia per non profanare il Tempio in cose estranee al culto, sia per non frastornare il Pubblico nella prattica degli atti religiosi. Ogni altra idea di ritenere il solo Oratorio di spettanza della Congrega, e la chiesa di spettanza del Comune, sarebbe celtronea, sia perché non sorretta da veruna pruova, sia perché la stessa Università gelosa del dritto proprio non avrebbe mai permesso che una corporazione laicale si avesse costruito un Oratorio in una Chiesa non sua; o almeno avrebbe stipulato una speciale convenzione per dimostrare in ogni tempo la limitazione del dritto della Congrega, e la esistenza del suo patronato sulla Chiesa.

Costa per fatto che la giurisdizione in detta Chiesa si esercita dal Direttore Spirituale della Congrega, che viene proposto dalla Corporazione, ed approvato dall’Ordinario; mentre se una ragione di patronato vi vantasse la Università, dovrebbe almeno costei proporre all’Ordinario il Direttore Spirituale della Chiesa; come pure le funzioni più solenni della Chiesa dovrebbero celebrarsi, e compiersi non dal Padre Spirituale della Congrega, ma dal Priore di S. Riccardo, o d’altro Sacerdote di nomina del Comune. Costa per fatto che il culto nella Chiesa di Porta Santa sia mantenuto esclusivamente dalla Congrega. Ne fanno pruova le antiche dichiarazioni, dico deliberazioni della Fratellanza, gli antichi Stati discussi dal Tribunale Misto, e tutti gli stati finanziari compilati sotto la giurisdizione del Consiglio degli Ospizii, e con Ministeriale del 26 Marzo 1856 la Congrega è stata autorizzata a spendere docati Novantanove, e grani sessanta per nuovi arredi sacri.

Costa per fatto che la stessa Congrega abbia provveduto alla spesa di conservazione, e di restauro al Tempio, e queste spese sono state autorizzate dal Consiglio degli Ospizii, e dal Reale Ministero. Con Ministeriale del 15 Marzo 1854 la Congrega fu autorizzata a spendere ducati Cento sessantaquattro, Dj [ducati] 92:04 per la scalinata della Chiesa, e Dj 72:42 per la inferriata; e posteriormente Dj 159:00 per restaurare il Campanile di detta Chiesa, e per la costruzione delle nuove campane, mentre nell’anno anteriore [a quello di questo avviso] 1855 i Confratelli a proprie spese avevano ricostruito il novello Altare Maggiore, supplendo alla spesa per ducati 111:93 dalla Cassa della Congrega, come dalla Ministeriale del 23 Giugno 1855.

Questi fatti recentissimi non possono mettersi in dubbio: sono fatti avvenuti con piena cognizione del Consiglio degli Ospizii, e del Real Ministero; e giustamente la Congrega si duole che dopo tante cure, e tante spese erogate per la conservazione e restaurazione della Chiesa di porta Santa, non che per il culto, sorge dopo secoli la Università di Andria, per turbarla dal pacifico possesso del Tempio, invocando un patronato, di cui non ha potuto mai godere né in dritto, né in fatto.

E bene provvedeva l’attuale Egregio Prelato di Andria Monsignor Longobardi nella presente quistione di patronato, quando il Priore di S. Riccardo istituiva regolare giudizio contro la Congrega presso la Curia Vescovile, la quale con solenne sentenza del 10 Aprile 1854 debitamente intimata, e non appellata, dichiarava la Congrega nel dritto, e nel possesso della Chiesa di Porta Santa.

Per le quali considerazioni di dritto, e di fatto il Consiglio degli Ospizi.

Avvisa

Che il patronato della Chiesa di Porta Santa spetti alla Congrega, e non al Comune.

Che il Priore di S. Riccardo, quinta dignità della Chiesa Cattedrale di Andria, e di nomina di quella Università, non ha giurisdizione alcuna sulla Chiesa di Porta Santa.

Che la investitura del Priorato di S. Riccardo solita a conferirsi sull’Altare di Santa Maria della Neve, si continui a praticare come da tempo remoto, senza che tale fatto possa mai costituire dritto alcuno di patronato in favore del Comune, né per la Chiesa di Porta Santa, né per l’Altare di Santa Maria della Neve.

Che in fine si rimettono al Reale Ministero copia della bolla di Monsignor Lupicino del 1521, della deliberazione del Comune di Andria del 5 Novembre 1854, della deliberazione motivata della Congrega degli 8 Gennaro 1855, della Sentenza della Curia Vescovile del 10 Aprile 1854, dell’Avviso del Consiglio d’Intendenza del 10 Dicembre 1855, e del presente parere del Consiglio degli Ospizii, e s’invochino le Superiori Disposizioni risolutive delle quistione di patronato.

A 20 Novembre 1856.

Traversa
Signorile
Pappalettere
Moscatelli
Pappalepore

N.° 344
Registrato in Andria li quattordici febbraio 1868
Registro 1.° volume 10.° folio 129.°
Ricevuto Lira una e Centesimi

Il Ricevitore
D Fam__[non comprensibile]

[Sono apposti una “marca di riscontro” di L.1 ed il timbro ovale dell’Ufficio.]

[dal manoscritto originale “Processo Canonico ed Amministrativo sul diritto di Patronato di Porta Santa”, vol. I, ff. 91r-105r]